Ordinanza n. 651/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 2033Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e
secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in
materia di entrate fiscali"), convertito in legge 27 novembre 1982,
n. 873, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1986, dalla Corte
d'Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra
l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e la s.p.a. Giuntini
Ettore, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
restituzione di un'imposta di fabbricazione indebitamente versata, la
Corte di appello di Genova, con ordinanza in data 29 maggio 1986, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,
primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 ("Misure
urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge 27
novembre 1982 n. 873), con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,
subordinando, con effetto retroattivo, la ripetizione di alcuni
tributi indebitamente versati, alla prova documentale che l'onere non
sia stato in alcun modo trasferito su altri soggetti, si porrebbe in
contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità
di trattamento fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e
coloro che hanno invece corrisposto altri tipi di tributi, per i
quali, il diritto al rimborso non è subordinato al suddetto onere
probatorio, per giunta documentale;
b) con l'art. 24 Cost., violando il diritto di agire in
giudizio in quanto modificherebbe, con effetto retroattivo, le
condizoni dell'azione di ripetizione e della relativa disciplina
probatoria;
che in relazione a quest'ultimo profilo, l'Avvocatura Generale
dello Stato ha eccepito l'irrilevanza della questione sollevata, dal
momento che l'amministrazione finanziaria, opponendosi alla pretesa
di rimborso, non tanto perché la mancata traslazione del tributo su
altri soggetti non era stata documentalmente provata dall'attore,
quanto piuttosto perché risultava per tabulas (mediante una delibera
del Comitato provinciale prezzi di Savona con la quale si autorizzava
il soggetto passivo a maggiorare di una certa aliquota il prezzo del
prodotto fino al totale recupero della somma versata a titolo di
imposta di fabbricazione) non avrebbe inteso avvalersi, nella parte
sottoposta a censura, della disposizione impugnata;
che per quanto concerne, invece, l'asserito contrasto con l'art.
3 Cost., l'interveniente ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata;
Considerato che l'eccezione di irrilevanza sollevata
dall'Avvocatura dello Stato va respinta essendo, al riguardo,
l'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata e tale da
escludere l'esigenza di un ulteriore esame sul requisito della
rilevanza da parte di questa Corte;
che, come si dichiara nella relazione al d.d.l. di conversione
del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (atto Senato n. 2040) la
disposizione impugnata è stata emanata allo scopo di "evitare
l'indebita locupletazione degli operatori economici, i quali, avendo,
come di regola, già trasferito sui successivi acquirenti anche gli
oneri per tributi che, poi, a distanza di tempo, risultino non
dovuti, indubbiamente verrebbero a conseguire un lucro se potessero
ugualmente ottenere il rimborso";
che, come si soggiunge in detta relazione, "poiché al rimborso
si dovrebbe far luogo, ovviamente, a carico del bilancio statale, e
quindi della collettività, si avrebbe, se si consentisse
l'indiscriminato rimborso, l'effetto di porre a carico di detta
collettività, e quindi dei singoli, oneri che questi hanno già
subito, avendo già pagato i prodotti ad un prezzo comprendente il
rimborso anche di quegli oneri";
che, la ratio ispiratrice della norma impugnata, come enunciato
nella relazione, appare ragionevole e plausibile per cui, tenuto
conto dei presupposti d'ordine economico su cui essa si fonda e delle
finalità che si intendono perseguire, la deroga apportata alla
disciplina comune prevista dall'art. 2033 cod.civ., appare congrua e
giustificata;
che, in particolare, per quanto attiene all'onere probatorio del
mancato trasferimento del peso fiscale su altri soggetti, esso trova
fondamento nella presunzione ispiratrice della norma secondo la quale
l'operatore economico percosso da taluni tipi di imposta,
normalmente, le riversa sui soggetti che da lui acquistano beni o
servizi;
che, tale presunzione su cui si basa il legislatore, secondo le
regole di comune esperienza, non appare irragionevole, mentre i suoi
effetti, consistenti nel porre a carico del solvens l'onere
probatorio della mancata traslazione, escludono, attraverso la
esplicita previsione della possibilità di fornire la prova
contraria, una qualche lesione del diritto di agire in giudizio (art.
24 Cost.);
che, peraltro, nonostante l'autorevole orientamento
giurisprudenziale formatosi in relazione a tributi rilevanti
nell'ordinamento comunitario, può ritenersi - per quel che concerne
tributi che tale rilievo non hanno, e rispetto ai quali nel presente
giudizio il sindacato di questa Corte va riferito esclusivamente ai
parametri costituzionali invocati - che l'esercizio del diritto di
azione non è vanificato o comunque illegittimamente compresso dalla
previsione di una prova documentale, anche in relazione a fattispecie
createsi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma;
che devesi difatti rilevare che quest'ultima non richiede un
documento specifico e preordinato alla dimostrazione della mancata
traslazione, essendo evidente che il legislatore ha inteso riferirsi
a scritture dalle quali il fatto da provare possa dedursi anche
indirettamente;
che, in tal senso, l'obbligo di conservazione dei libri e delle
scritture contabili, imposto all'imprenditore, esclude, anche in
riferimento agli effetti retroattivi della norma, quel grado di
difficoltà probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe
praticamente impossibile l'esercizio del diritto di ripetizione;
che, per quanto attiene alla lamentata lesione del principio di
eguaglianza, la ratio, perseguita dalla norma, di evitare
l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di
una maggioranza di altri soggetti (effettivamente incisi dall'onere
tributario), consente di giustificare il diverso regime di
ripetizione dell'indebito in relazione a quei tributi, per i quali,
attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione
costituisce un'evenienza normale nella prassi dell'economia di
mercato;
che, difatti, in riferimento al presupposto impositivo ed ai
beni sui quali gravano, i tributi individuati dal legislatore nella
norma impugnata si caratterizzano appunto per una particolare
attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti, e quindi per lo
scarso grado di probabilità che l'indebito possa restare
definitivamente a carico del patrimonio di chi lo ha corriposto;
che, peraltro, proprio la fattispecie oggetto del giudizio a quo
è emblematica di tale realtà in quanto, come già posto sopra in
evidenza, il Comitato provinciale prezzi aveva consentito la
maggiorazione per una certa aliquota del prezzo del prodotto fino al
totale recupero della imposta di fabbricazione, il che dimostra come
il fenomeno, in tale imposta e nelle altre considerate dalla norma in
esame, sia idoneo a giustificare lo speciale apprezzamento fattone
dal legislatore nel porre la presunzione, essendosi tenuto conto
dell'id quod plerumque accidit, nella materia della produzione e
dello scambio;
che la lamentata diversità di regime non appare perciò
ingiustificata, dovendosi escludere l'omogeneità delle situazioni
poste a raffronto, peraltro in termini generici, dal giudice a quo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata in tutti i suoi profili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, d.l. 30 settembre
1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali",
convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di Appello di Genova
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:651 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte