Ordinanza n. 652/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 2legge 996/1970
- art. 22legge 996/1970
- art. 24legge 996/1970
- art. 70legge 996/1970
- art. 88legge 996/1970
- art. 10legge 996/1970
- art. 13legge 996/1970
- art. 7legge 996/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione
Emilia-Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in
cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio
1981 n. 66, dal titolo "Regolamento di esecuzione della legge 8
dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite da calamità. Protezione civile";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo
che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni
costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di
protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre
1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977;
agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7
dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt.
2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10,
ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo
comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54,
primo comma; 55, primo comma e 56 del suddetto decreto presidenziale;
che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello
Stato e al Ministro per l'interno;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di
tutti i motivi del ricorso;
Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente
inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di
recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale
la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui
spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a
seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Presidente della regione interessata;
Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente
della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66
("Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996,
recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamità. Protezione civile"), in riferimento all'art. 117 Cost. in
relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt.
22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del
d.P.R. n. 8 del 1972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della
regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:652 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte