Ordinanza n. 654/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56legge 62/1953
usata come parametro
citata
- art. 128Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62 ("Costituzione e funzionamento degli
organi regionali") e 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530
("Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni") e 26 della legge della Regione Calabria 27 dicembre
1973, n. 22 ("Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e
ordinamento dell'organo regionale di controllo") promosso con
ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal T.A.R. della Calabria - Sede
di Catanzaro - sul ricorso proposto da Sacca' Sergio Pasquale contro
il Comune di Borgia, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno
1980;
Visto l'atto di costituzione di Sacca' Sergio Pasquale nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo concernente
l'impugnazione di due ordinanze sindacali, con la prima delle quali
si ingiungeva di demolire opere abusivamente realizzate, e con la
seconda si disponeva direttamente la demolizione in sede di
autotutela, il T.A.R. della Calabria, con atto di rimessione in data
23 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 56 (rectius 59) l. 10 febbraio 1953, n. 62 ("Costituzione
e funzionamento degli organi regionali"), 3 l. 9 giugno 1947 n. 530
("Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale"),
e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 ("Norme per il
controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo
regionale di controllo"), con riferimento all'art. 130 Cost.;
che le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in
cui, non prevedendo l'assoggettabilità a controllo anche degli atti
degli organi individuali dei comuni e delle province, si porrebbero
in contrasto con l'art. 130 Cost., che, diversamente da quanto
dispone il precedente art. 125 Cost. in relazione agli atti
regionali, non apporrebbe limiti di sorta al controllo sugli atti
degli enti locali, sottoponendo all'organo tutorio della regione i
provvedimenti emanati sia dagli organi collegiali che da quelli
monocratici;
che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo
chiedendo l'accoglimento della questione, ed è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendone, invece,
l'infondatezza;
Considerato che questa Corte, seppure in relazione ad altra
questione, diversa da quella ora sottoposta al suo esame, con
sentenza n. 62 del 1973, ha già affermato che l'art. 130 Cost.
"attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimità e - in
casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame
- il controllo di merito sugli atti dei predetti enti territorali,
mostra anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli
generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle
giunte provinciali amministrative";
che, ribadendo tale affermazione, nella successiva pronuncia n.
149 del 1981 (punti 5 a ) e 5 b), ha ulteriormente precisato che
"l'art. 130 Cost. non abbraccia tutti i possibili controlli sugli
enti locali";
che, peraltro, l'unica fonte normativa competente a disciplinare
la materia dei controlli sugli enti locali è la legge dello Stato
(sent. n. 164 del 1972), e ciò in relazione anche all'estensione di
tali controlli, non rinvenendosi al riguardo limite alcuno
nell'invocato parametro costituzionale;
che i principi già affermati da questa Corte vanno confermati
anche alla luce di quanto dispone l'art. 128 Cost., dovendosi
ritenere che l'entità dei controlli cui un ente è soggetto
contribuisce in modo determinante a definire la portata della sua
autonomia;
che tali conclusioni non contrastano con l'interpretazione che
questa Corte ha dato dell'art. 125 Cost. nelle sentenze nn. 38 e 39
del 1979, non trattandosi nel caso ora sottoposto al suo esame di
individuare il significato da attribuire ad una normativa nuova quale
quella contenuta nell'art. 45 della legge n. 62 del 1953, né
sussistendo la possibilità per gli enti locali, di eludere il
sistema dei controlli attraverso il meccanismo delle deleghe o
subdeleghe agli organi individuali;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62
("Costituzione e funzionamento degli organi regionali"), e l. 9
giugno 1947, n. 530 ("Modificazioni al testo unico della legge
comunale e provinciale"), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n.
22 ("Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e
ordinamento dell'organo regionale di Controllo"), sollevata in
riferimento all'art. 130 Cost. dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:654 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte