Ordinanza n. 655/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 159/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
30 aprile 1976, n. 159 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
d.-l. 4 marzo 1976, n. 31 contenente disposizioni penali in materia
di infrazioni valutarie"), promosso con ordinanza emessa il 5
febbraio 1981 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
carico di Leclerc Robert ed altri, iscritta al n. 520 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 325 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione di Damonte Giuseppe, Leclerc Robert
e Limello Agostino, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto
l'accertamento del reato valutario previsto dall'art. 2 legge 30
aprile 1976 n. 159 (come modificato con leggi 8 ottobre 1976 n. 689 e
23 dicembre 1976 n. 863), concernente l'omessa dichiarazione e
conseguente "nazionalizzazione" delle attività o disponibilità
illegittimamente costituite all'estero, il Tribunale di Palermo, con
ordinanza in data 5 febbraio 1981, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in
cui, imponendo al cittadino che abbia costituito disponibilità o
attività all'estero, di rendere, sotto la comminatoria di gravi
sanzioni penali, dichiarazioni spesso comportanti l'ammissione di
fatti che potrebbero costituire reati diversi dall'infrazione
valutaria, e per i quali non è garantita alcuna impunità (quali ad
esempio delitti doganali, finanziari e societari), si porrebbe in
contrasto con il principio - riconducibile nell'ambito del diritto di
difesa di cui all'art. 24 Cost. - secondo il quale l'imputato non è
tenuto a rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli;
che i soggetti imputati nel giudizio a quo si sono costituiti
chiedendo l'accoglimento della questione, mentre, in senso opposto ha
formulato le sue conclusioni l'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che, secondo quanto già affermato da questa Corte
nella sentenza n. 236 del 1984 (punto 12 della motivazione) e nelle
pronuncie in essa richiamate, il diritto di difesa è garantito
dall'art. 24 Cost. soltanto dal momento dell'instaurazione del
procedimento penale o dal momento in cui l'indizio di reato si
soggettivizza nei confronti di una determinata persona;
che, peraltro, come già ritenuto da questa Corte nella citata
sentenza n. 236 del 1984 (punto 10 della motivazione) taluni reati,
quali il contrabbando doganale, il falso in bilancio, le false
comunicazioni sociali, la frode fiscale ed altri, "non sono affatto
conseguenze astrattamente necessarie ed inevitabili del fatto di
possedere all'estero disponibilità valutarie o attività di
qualsiasi genere in violazione delle norme valutarie vigenti al
momento del medesimo, ma semplici eventualità di fatto";
che tale rapporto di semplice eventualità di fatto, e non di
necessaria conseguenzialità, fra l'illegittima costituzione di
attività o disponibilità all'estero e la commissione di altri
reati, esclude che colui il quale renda la dichiarazione imposta
dalla norma impugnata si autodenunci, per ciò solo, di altri
comportamenti costituenti illecito penale;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata, non potendosi invocare il diritto di difesa per
comportamenti in relazione ai quali il soggetto non è ancora
imputato o indiziato di reità, e che, comunque, in sé considerati,
non costituiscono autodenuncia o confessione di reati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrativi per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976 n. 159 e
successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:655 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte