Ordinanza n. 657/1988
Altra decisione · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della tariffa allegata
alla legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 50 ("Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali"), promosso con ordinanza
emessa il 13 gennaio 1983 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Giusti Anna ed altri e la regione Veneto,
iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Giusti Anna ed altri e della
regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'accertamento della pretesa tributaria, avanzata dalla regione
Veneto nei confronti di alcuni titolari di farmacie, e attinenti al
pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di
farmacie e del contributo a carico delle farmacie non rurali, il
Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 13 gennaio 1983, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della tariffa
allegata alla legge reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 50 ("Disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali"), con riferimento all'art.
119, comma primo, Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la predetta tariffa che, ai
fini della determinazione della misura della tassa annuale di
ispezione, sopprime la distinzione, presente nella legislazione
statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti
del tributo stabiliti con legge dello Stato (titolo IV della tariffa
allegata al d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121), così violando i limiti
posti all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 119, comma primo,
Cost.;
che nel presente giudizio si sono costituiti i titolari delle
farmacie, nonché l'Unione regionale dei farmacisti della regione
Veneto (UNIFARVE), parti attrici nel processo a quo, chiedendo che la
questione venisse dichiarata infondata;
che si è altresì costituita la regione Veneto concludendo per
l'irrilevanza e, in subordine, per la manifesta infondatezza
dell'eccezione di legittimità costituzionale;
Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore le
leggi reg. Veneto 26 ottobre 1983 n. 51 e 30 dicembre 1987 n. 61 che
hanno modificato la tabella impugnata proprio nella parte oggetto
della censura di costituzionalità;
che la seconda delle predetti leggi regionali prevede
espressamente l'applicabilità della disciplina in essa contenuta
alle "questioni tuttora pendenti" (art. 3, comma secondo);
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice
a quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:657 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte