Ordinanza n. 658/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33r.d.l. 680/1938
- art. 7legge 379/1955
- art. 33legge 680/1938
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali") e 7,
secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei
trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti
presso il Ministero del tesoro"), in relazione all'art. 169 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato") promosso con:
1) ordinanza emessa il 23 novembre 1982 dalla Corte di conti -
Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Casale Giovanni
contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 393 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 260 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 12 giugno 1984 dalla Corte dei conti -
Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sui ricorsi riuniti
proposti da Serra Gino contro il Ministero del tesoro, iscritta al n.
1238 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte dei Conti, sezione III giurisdizionale, nel
corso di un giudizio concernente un provvedimento della Direzione
Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro con
cui si respinge la domanda presentata da Casale Giovanni per il
riconoscimento della pensione diretta di privilegio, ha, con
ordinanza emessa il 23 novembre 1982, sollevato, in riferimento
all'art. 3 Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 33, u.c., del Regio Decreto-Legge 3 marzo 1938, n. 680
("Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali") e 7, secondo comma, della legge 11
aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e
modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il
Ministero del Tesoro), in relazione all'art. 169 del Testo Unico
approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui
dispongono che la "richiesta" per conseguire la pensione diretta di
privilegio deve essere presentata dall'iscritto alla C.P.D.E.L. entro
un termine perentorio dalla cessazione dal servizio (R.O. n. 393 del
1983);
che identica questione, in riferimento allo stesso parametro
costituzionale, è stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez.
giurisdiz. per la Sardegna, con ordinanza in data 12 giugno 1984
(r.o. n. 1238 del 1984);
che, ad avviso dei giudici remittenti, le disposizioni
impugnate, nella parte in cui dispongono che la richiesta per
conseguire la pensione diretta di privilegio debba essere presentata
dal dipendente dell'ente locale, iscritto alla C.P.D.E.L., entro il
termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio, si
porrebbero in contrasto con l'art. 3 Costituzione, sotto il profilo
dell'irragionevolezza del diverso e deteriore trattamento riservato
ai dipendenti degli enti locali, invalidi per causa di servizio,
rispetto ai dipendenti statali che si trovano in analoga situazione,
per i quali l'art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092 contempla un analogo termine solo ai fini dell'accertamento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità e lesioni
contratte, mentre la domanda di trattamento di quiescenza
privilegiato è ammessa senza limite temporale;
che nei relativi giudizi è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità
oggettiva;
che la specifica diversità dei sistemi pensionistici dei
dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali è tale da
rendere, così come già affermato dalla giurisprudenza
costituzionale, difficilmente comparabili (sentenza n. 73 del 1979) i
rispettivi istituti;
che, peraltro, nel caso in esame, alla diversità dei termini di
decadenza delle istanze di pensione privilegiata, previsti,
rispettivamente, per i dipendenti statali e per i dipendenti degli
enti locali, corrisponde una diversa natura dei rapporti
intercorrenti tra l'Amministrazione competente a liquidare la
pensione e il dipendente;
che difatti, mentre, all'Amministrazione statale incombe di
provvedere sia all'erogazione dell'equo indennizzo che alla pensione
privilegiata, con unicità degli accertamenti dei presupposti di
fatto della dipendenza da causa di servizio (l'Amministrazione è
contemporaneamente soggetto del rapporto di impiego e del rapporto di
quiescenza), viceversa, agli Istituti di Previdenza presso il
Ministero del Tesoro (che amministrano solo il rapporto di quiescenza
relativo a rapporti d'impiego con enti locali) incombe l'onere di
compiere, tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto su
cui riposa il diritto al trattamento privilegiato, senza restare
necessariamente vincolati all'esito delle indagini compiute da un
Ente diverso, che non è soggetto passivo dell'obbligazione
pensionistica (ma soltanto del rapporto di impiego locale);
che, pertanto - attesa la diversità della posizione, in cui si
trova l'Amministrazione statale in ordine agli accertamenti della
dipendenza di infermità o infortunio da causa di servizio su istanza
dei propri impiegati, rispetto alla posizione degli Istituti di
Previdenza del Tesoro in ordine ad analoghi accertamenti, inerenti
però al rapporto d'impiego tra l'ente locale ed i suoi dipendenti la
questione sollevata risulta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938,
n. 680 ("Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli
impiegati degli enti locali") e l'art. 7, secondo comma, della legge
11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza
e previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del Tesoro") sollevate, in riferimento
all'art. 3 Costituzionale, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:658 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte