Corte costituzionale

Ordinanza n. 658/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 33r.d.l. 680/1938
  • art. 7legge 379/1955
  • art. 33legge 680/1938

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 ("Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali") e 7,

secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei

trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti

presso il Ministero del tesoro"), in relazione all'art. 169 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato") promosso con:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1982 dalla Corte di conti -

Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Casale Giovanni

contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 393 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 260 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1984 dalla Corte dei conti -

Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sui ricorsi riuniti

proposti da Serra Gino contro il Ministero del tesoro, iscritta al n.

1238 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte dei Conti, sezione III giurisdizionale, nel

corso di un giudizio concernente un provvedimento della Direzione

Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro con

cui si respinge la domanda presentata da Casale Giovanni per il

riconoscimento della pensione diretta di privilegio, ha, con

ordinanza emessa il 23 novembre 1982, sollevato, in riferimento

all'art. 3 Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 33, u.c., del Regio Decreto-Legge 3 marzo 1938, n. 680

("Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli

impiegati degli enti locali") e 7, secondo comma, della legge 11

aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e

modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il

Ministero del Tesoro), in relazione all'art. 169 del Testo Unico

approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui

dispongono che la "richiesta" per conseguire la pensione diretta di

privilegio deve essere presentata dall'iscritto alla C.P.D.E.L. entro

un termine perentorio dalla cessazione dal servizio (R.O. n. 393 del

1983);

che identica questione, in riferimento allo stesso parametro

costituzionale, è stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez.

giurisdiz. per la Sardegna, con ordinanza in data 12 giugno 1984

(r.o. n. 1238 del 1984);

che, ad avviso dei giudici remittenti, le disposizioni

impugnate, nella parte in cui dispongono che la richiesta per

conseguire la pensione diretta di privilegio debba essere presentata

dal dipendente dell'ente locale, iscritto alla C.P.D.E.L., entro il

termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio, si

porrebbero in contrasto con l'art. 3 Costituzione, sotto il profilo

dell'irragionevolezza del diverso e deteriore trattamento riservato

ai dipendenti degli enti locali, invalidi per causa di servizio,

rispetto ai dipendenti statali che si trovano in analoga situazione,

per i quali l'art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973

n. 1092 contempla un analogo termine solo ai fini dell'accertamento

della dipendenza da causa di servizio delle infermità e lesioni

contratte, mentre la domanda di trattamento di quiescenza

privilegiato è ammessa senza limite temporale;

che nei relativi giudizi è intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità

oggettiva;

che la specifica diversità dei sistemi pensionistici dei

dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali è tale da

rendere, così come già affermato dalla giurisprudenza

costituzionale, difficilmente comparabili (sentenza n. 73 del 1979) i

rispettivi istituti;

che, peraltro, nel caso in esame, alla diversità dei termini di

decadenza delle istanze di pensione privilegiata, previsti,

rispettivamente, per i dipendenti statali e per i dipendenti degli

enti locali, corrisponde una diversa natura dei rapporti

intercorrenti tra l'Amministrazione competente a liquidare la

pensione e il dipendente;

che difatti, mentre, all'Amministrazione statale incombe di

provvedere sia all'erogazione dell'equo indennizzo che alla pensione

privilegiata, con unicità degli accertamenti dei presupposti di

fatto della dipendenza da causa di servizio (l'Amministrazione è

contemporaneamente soggetto del rapporto di impiego e del rapporto di

quiescenza), viceversa, agli Istituti di Previdenza presso il

Ministero del Tesoro (che amministrano solo il rapporto di quiescenza

relativo a rapporti d'impiego con enti locali) incombe l'onere di

compiere, tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto su

cui riposa il diritto al trattamento privilegiato, senza restare

necessariamente vincolati all'esito delle indagini compiute da un

Ente diverso, che non è soggetto passivo dell'obbligazione

pensionistica (ma soltanto del rapporto di impiego locale);

che, pertanto - attesa la diversità della posizione, in cui si

trova l'Amministrazione statale in ordine agli accertamenti della

dipendenza di infermità o infortunio da causa di servizio su istanza

dei propri impiegati, rispetto alla posizione degli Istituti di

Previdenza del Tesoro in ordine ad analoghi accertamenti, inerenti

però al rapporto d'impiego tra l'ente locale ed i suoi dipendenti la

questione sollevata risulta manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938,

n. 680 ("Ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni agli

impiegati degli enti locali") e l'art. 7, secondo comma, della legge

11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza

e previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del Tesoro") sollevate, in riferimento

all'art. 3 Costituzionale, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:658 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte