Ordinanza n. 66/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/1960 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.lgs. 98/1946
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 25, promosso con ordinanza
4 febbraio 1960 della Corte di appello di Bologna emessa nel
procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco,
Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.
Ritenuto che con ordinanza del 4 febbraio 1960 pronunciata nel
procedimento civile vertente tra i signori Sergio, Raimondo, Franco,
Matteo e Mario Serena-Monghini e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del decreto del Capo provvisorio dello
Stato 21 gennaio 1947, n. 25, "sotto il profilo della sua mancata
presentazione in termine al Parlamento per la sua ratifica";
che tale ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
23 aprile 1960;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i signori
Serena-Monghini si sono costituiti in giudizio mediante deposito delle
deduzioni nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 31 marzo e
il 13 maggio 1960, concludendo l'Avvocatura dello Stato per la
dichiarazione di non fondatezza della sollevata questione e i signori
Serena-Monghini di illegittimità costituzionale del decreto impugnato;
Considerato che la Corte con sentenza n. 46 del 23 giugno 1960 ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del
decreto legislativo impugnato, in quanto l'art. 6 del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98, prescrive l'obbligo per il Governo di
presentare al Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso
emanati, entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, e
codesta presentazione al Parlamento è avvenuta entro il termine
stabilito;
che non sussistono ragioni per una diversa e contraria decisione
della questione riproposta alla Corte sotto l'identico profilo
esaminato nel giudizio di legittimità che ha dato luogo alla sentenza
ora citata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione e ordina il rinvio degli atti alla
Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI
- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte