Ordinanza n. 66/1962
Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio
1953, n. 18, promosso con ordinanza 13 febbraio 1961 del Tribunale di
Roma nel procedimento civile instaurato da Manzolini Ettore contro
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 90 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Viste le deduzioni presentate il 31 luglio 1961 dal Manzolini, il
12 agosto 1961 dall'Ente per la Maremma e il 14 luglio 1961 dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1962 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi nell'udienza stessa l'avv. Rosario Nicolò, per Manzolini
Ettore, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ritenuto che il predetto D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, emanato in
relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponeva
l'espropriazione in danno della Società per azioni "Azienda agraria
della Castelluccia", di alcuni terreni che il Manzolini ora assume
siano stati a lui trasferiti con atto 15 giugno 1942 rogato notaio
Clemente;
che innanzi al Tribunale l'Ente di riforma e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste hanno opposto l'irrilevanza
dell'errore denunciato perché l'espropriazione, anche se non disposta
nei confronti della Società Castelluccia, si sarebbe dovuta egualmente
attuare nei riguardi del Manzolini, il quale dall'errore avrebbe
conseguito un vantaggio anziché un danno;
Considerato che il Tribunale, pur avendo ricordato, nella parte
dell'ordinanza che espone lo svolgimento del processo, il succitato
assunto dell'Ente di riforma e del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, ha pronunciato sulla fondatezza e sulla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale soltanto con riferimento al
motivo dell'appartenenza del bene ad un soggetto diverso da quello
contro il quale fu diretto il procedimento di espropriazione;
che, in questa sede, l'Ente di riforma e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ribadito il profilo dell'irrilevanza
dell'errore suddetto, hanno altresì contestato che il Manzolini possa
opporlo, sia perché essendo unico azionista e successore a titolo
universale della Società Castelluccia, non sarebbe terzo rispetto al
procedimento di espropriazione, sia perché l'errore sarebbe stato da
lui causato, avendo fatto credere all'esistenza attuale della
Castelluccia;
che l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste hanno sostenuto la proponibilità di tali motivi per il
riflesso che, nella specie, e stata impugnata una legge-provvedimento;
che è perciò necessario che il giudice del processo principale
compia una nuova valutazione dei presupposti di ammissibilità del
giudizio di legittimità costituzionale, previa la istruttoria del caso
sui punti controversi suesposti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte