Ordinanza n. 66/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1971 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 575/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, promosso
con ordinanza emessa il 25 ottobre 1969 dal pretore di Cento nel
procedimento penale a carico di Mastrandrea Giovanni, iscritta al n.
447 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che il pretore di Cento, con ordinanza 25 ottobre 1969, ha
proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, nella norma denunciata si ravviserebbe
disparità di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di
patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con
provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di
appartenere ad associazioni mafiose: questi infatti subisce un aumento
di pena che la legge ricollega a semplici indizi e non a condanna
penale o a fatti certi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la norma si applica a chi sia stato sottoposto a
misura di prevenzione da un provvedimento del giudice, il che basta a
giustificare la maggiore severità della sanzione sul presupposto d'una
maggiore pericolosità della persona, pericolosità definitivamente
accertata sia pure per indizi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n.
575 (disposizioni contro la mafia) sollevata, dall'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte