Ordinanza n. 66/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416, comma
terzo, 423, comma secondo e terzo, e 429, comma terzo, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dal
pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lupini Igino e
l'Istituto di vigilanza della città di Roma, iscritta al n. 422 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto di vigilanza e di
Lupini Igino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto in fatto che con ordinanza 1 febbraio 1977 il pretore di
Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale:
1) dell'art. 416, comma terzo, in quanto prescrive solo per il
convenuto e non anche per l'attore l'obbligo di indicare al momento
della sua costituzione in giudizio, a pena di decadenza, i mezzi di
prova dei quali intenda avvalersi;
2) dell'art. 423, commi secondo e terzo, in quanto prevede solo per
il lavoratore la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio,
ordinanza di condanna della controparte al pagamento di una somma a
titolo provvisorio nei limiti della quantità che si ritiene provata;
3) dell'art. 429, comma terzo, che prevede a favore del solo
lavoratore e non anche del datore di lavoro la condanna al pagamento
anche di ulteriore somma per la diminuzione di valore di crediti
dedotti in giudizio;
che nel giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che le questioni concernenti gli artt. 416 e 429 codice
procedura civile sono identiche ad altre già dichiarate non fondate da
questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977;
che la questione riguardante l'art. 423 codice procedura civile è
priva del necessario carattere di pregiudizialità e quindi di
rilevanza in quanto nel giudizio non era stata proposta da alcuna delle
parti domanda per ottenere la provvisionale prevista dalla norma
denunziata;
che non sono prospettati profili nuovi o addotti motivi che possano
indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 423 codice procedura civile
proposta dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 416 e 429 codice procedura civile sollevate,
in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte