Ordinanza n. 66/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 55legge 35/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 19
novembre 1976 dal giudice conciliatore di Montecatini Terme nel
procedimento civile vertente tra Marchetti Giovanni e il Comune di
Montecatini Terme, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6
aprile 1977.
Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il giudice conciliatore di Montecatini Terme - con
ordinanza emessa il 19 novembre 1976 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge 4 luglio 1974, n. 35, della
Regione Toscana: sostenendo, da un lato, che la legge stessa si
porrebbe in aperto contrasto con l'art. 117 Cost., non essendo stata
preventivamente emanata la legislazione statale di principio in materia
di caccia; ed aggiungendo, d'altro lato, che un ulteriore problema di
costituzionalità si porrebbe con riferimento all'art. 25, secondo
comma, Cost., in quanto l'art. 55 della legge impugnata avrebbe
abrogato tutte le norme venatorie già dettate dalle leggi dello
Stato, comprese quelle configuranti in tal campo reati e sanzioni
penali.
Considerato che, nella sentenza n. 39 del 1971, questa Corte ha
già precisato che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare,
nelle materie di loro competenza, non appena emessi i relativi decreti
di trasferimento delle funzioni, indipendentemente dalla previa
adozione di apposite leggi-cornice; e che, con la sentenza n. 79 del
1977, la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana,
"nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte
le norme di leggi statali in materia di caccia,... non esclude
dall'effetto abrogativo le norme... aventi natura penale".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione
Toscana, sollevata dal giudice conciliatore di Montecatini Terme, in
riferimento agli artt. 117 e 25, secondo comma, Cost., con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte