Ordinanza n. 66/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
secondo, della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli
autoveicoli industriali) che ha sostituito l'art. 121, comma terzo,
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con ordinanza emessa il 16
gennaio 1980 dal pretore di Polizzi Generosa, nel procedimento penale
a carico di Richiusa Giuseppe, iscritta al n. 723 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 dell'anno 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma,
del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte
in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, in relazione all'art. 3
Cost., già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50
del 1980 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 167 e 195 del
1980;
Ritenuto che tale questione, motivata con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di L. 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. dal pretore di
Polizzi Generosa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte