Ordinanza n. 66/1985
Altra decisione · depositata il 12/03/1985 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale di
omissione nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio
1985, dopo le parole "previsti nel precedente articolo" sia inserito il
numero "7" (sette).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte