Ordinanza n. 66/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 126legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e
126 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1982 dal
Pretore di Piazza Armerina, il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Salò,
il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Piazza Armerina (n. 2 ord.), l'11
gennaio 1983 dal Pretore di Portogruaro, il 5 maggio 1983 e il 16
maggio 1983 dal Pretore di Oristano (n. 2 ord.), il 24 marzo 1983 dal
Pretore di Tione, il 19 maggio 1983 dal Pretore di Dolo, il 23 maggio
1983 dal Pretore di Legnano, il 22 settembre 1983 dal Pretore di
Roma, il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Portoferraio, il 23 luglio
1985 dal Pretore di Pergine Valsugana e il 18 settembre 1985 dal
Tribunale di Caltanissetta, iscritte rispettivamente ai nn. 78, 97,
141, 142, 341, 615, 616, 617, 699 e 705 del Registro ordinanze 1983,
ai nn. 245 e 836 del registro ordinanze 1984, al n. 766 del registro
ordinanze 1985 e al n. 398 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 184, 198 e 253
dell'anno 1983, nn. 11, 32, 39, 231, e 321 dell'anno 1984, nn. 15 e
41 della prima s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice
Relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina con ordinanza emessa il
10 dicembre 1982 (reg. ord. nn. 78, 141 e 142/83), quello di Salò
con ordinanza emessa il 6 dicembre 1982 (n. 97/83), quello di
Portogruaro con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983 (n. 341/83),
quello di Oristano con ordinanze emesse il 5 e 16 maggio 1983 (nn.
615, 616/83), quello di Tione con ordinanza emessa il 24 marzo 1983
(n. 617/83), quello di Dolo con ordinanza emessa il 19 maggio 1983
(n. 699/83), quello di Legnano con ordinanza emessa il 23 maggio 1983
(n. 705/83), quello di Roma con ordinanza emessa il 22 settembre 1983
(n. 245/84), quello di Portoferraio con ordinanza emessa il 18
gennaio 1984 (n. 836/84), quello di Pergine Valsugana con ordinanza
emessa il 23 luglio 1985 (n. 776/1985) e il Tribunale di
Caltanissetta con ordinanza emessa il 18 settembre 1985 (n. 398/86),
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.77
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette
a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con
pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Considerato che tale questione, è stata già dichiarata
inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350 del 1985 e
manifestamente inammissibile, da ultimo, con ordinanza n. 267 del
1986.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte