Ordinanza n. 66/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/02/1991 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 86/1990
- art. 20legge 86/1990
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in
tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P.
presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di
Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P.
presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e
20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e
324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la
legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende
punibili fattispecie di abuso innominato (di offensività penale meno
grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di
offensività penale più grave), in relazione al trattamento punitivo
dei reati già qualificati dal codice penale come abuso innominato ed
interesse privato in atti d'ufficio;
Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello
Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa
inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione;
che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile
1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal
G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio
1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte