Ordinanza n. 66/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5d.P.R. 42/1988
- art. 5d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 17/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 115, secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di
coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917), promossi, con due ordinanze, emesse il 2
novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
sui ricorsi proposti da Roggi Sergio e Panerai Massimo contro
l'Intendenza di Finanza di Firenze, iscritte ai nn. 391 e 392 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
con due ordinanze di identico contenuto emesse il 2 novembre 1992
(pervenute alla Corte costituzionale il 23 giugno 1993) - nei
procedimenti promossi, rispettivamente, da Roggi Sergio e da Panerai
Massimo contro il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza di
Firenze, in ordine alle istanze di rimborso delle somme corrisposte,
in sede di autotassazione ILOR, sul reddito di collaboratore
dell'impresa familiare, con riferimento all'anno 1980 - ha sollevato,
in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 115,
secondo comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
che la sollevata questione concerne i limiti di retroattività
dei più favorevoli principi di cui all'art. 115 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, che esclude dall'imposizione ILOR "i redditi
delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma
del quarto comma dell'art. 5", tenuto conto che, ai sensi dell'art.
36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, detto regime si estende ai
periodi d'imposta precedenti, a condizione, però, che le relative
dichiarazioni risultino conformi alla normativa del predetto decreto,
contenente il testo unico delle imposte sui redditi;
che, a tal riguardo, le ordinanze di rimessione osservano che,
ai fini del requisito della conformità della dichiarazione, occorre
tener conto della fondamentale differenza fra l'art. 5 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, vigente nel 1980, secondo il quale
l'imputazione del reddito a ciascun familiare era proporzionale alla
quota di partecipazione agli utili, e il d.P.R. n. 917 del 1986 che -
recependo i principi del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, - ha previsto,
all'art. 5, quarto comma, che al collaboratore familiare possa essere
imputata una quota di reddito dell'impresa non superiore al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore;
che, sempre ad avviso del giudice remittente, la ricordata
normativa fa sì che, se il titolare dell'impresa familiare
percepiva, prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1985,
una quota di reddito superiore al 51%, il reddito del collaboratore
andrebbe esente da imposta, mentre in caso contrario sarebbe soggetto
ad ILOR;
che, pertanto, secondo l'ordinanza, tale differente trattamento,
frutto della interferenza tra norme affatto casuali, urterebbe con i
principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché con quello della
capacità contributiva;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, nel primo giudizio
che la questione venga dichiarata infondata e, nel secondo, che la
stessa venga dichiarata inammissibile ovvero infondata. Considerato
che i giudizi, per la identità delle questioni sollevate, vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
che, quanto al merito degli stessi, la denunciata disparità di
trattamento è conseguenza propria della ratio ispiratrice dell'art.
36 del d.P.R n. 42 del 1988 che riflette per il passato i principi
contenuti nel testo unico approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, alla
duplice condizione che vi sia confrontabilità fra la fattispecie
regolata nella nuova disciplina e nel precedente ordinamento e, al
tempo stesso, che vi sia stato un adeguamento spontaneo del
contribuente alla nuova normativa, reso manifesto dalla dichiarazione
e sul presupposto, evidentemente, che i principi codificati dal testo
unico fossero, in buona sostanza, desumibili dal precedente
ordinamento;
che tale disposizione, che si inserisce nella fase di passaggio
al nuovo ordinamento tributario di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, venendo anche incontro all'esigenza di superare casi oggetto di
contestazione, appare, atteso il suo carattere transitorio,
tutt'altro che irragionevole e non urta, pertanto, con i principi
degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, secondo
comma, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 36 del d.P.R.
4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento
sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo
unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte