Ordinanza n. 66/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577
del codice di procedura penale e dell'art. 37 delle norme di
attuazione del medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 4
luglio 1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile
vertente tra Barbiero Ivano ed altro iscritta al n. 617 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43 prima serie speciale dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del giudizio di appello del procedimento
penale nei confronti di Barbiero Ivano e Bramardo Carlo, imputati per
i reati di ingiuria e diffamazione, la Corte d'appello di Torino ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
questione di costituzionalità degli artt. 100, 122, 577 del codice
di procedura penale e dell'art. 37 delle norme di attuazione del
medesimo codice nella parte in cui consentono al difensore di parte
civile di proporre impugnazione, anche se non munito di procura
speciale a proporre appello rilasciata dopo l'emanazione del
provvedimento da impugnare (R.O. n. 617 del 1994);
che il giudice a quo ha premesso che l'appello in questione è
stato proposto dalle parti civili per mezzo del loro difensore, al
quale era stata conferita procura speciale per rappresentarle "nel
presente e negli eventuali gradi di giudizio", e che l'ampia
formulazione della norma contenuta nell'art. 37 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, in relazione all'art. 122
dello stesso codice, pare consentire al difensore della parte civile
di proporre impugnazione anche in base a procura speciale rilasciata
in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento da impugnare;
che nell'ordinanza di rimessione si afferma che tale potere,
riconosciuto al difensore della parte civile, comporta una disparità
di trattamento nei confronti del difensore dell'imputato rimasto
contumace, al quale non è consentito proporre impugnazione se non in
forza di una procura speciale rilasciatagli successivamente alla
pronuncia dell'atto da impugnare, con la specifica indicazione del
medesimo atto;
che tale disparità di trattamento, sempre ad avviso del giudice
remittente, appare priva di ragionevolezza e lesiva del principio
della parità di posizione tra le parti;
che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sollevata sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che, in riferimento all'invocato parametro di cui
all'art. 24 della Costituzione, le norme impugnate non configurano
alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che attribuiscono
la più ampia possibilità di impugnazione alla parte civile e al suo
difensore, munito di procura speciale rilasciata anche in epoca
anteriore all'emanazione del provvedimento da impugnare;
che, diversamente da quanto si afferma nell'ordinanza di
remissione, l'art. 571, primo comma, del codice di procedura penale
riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che
abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale, secondo le
modalità previste dall'art. 122 del medesimo codice, la facoltà di
conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in
epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare;
che la disposizione contenuta nell'art. 571, terzo comma, del
codice di procedura penale, disciplina l'autonomo potere di
impugnazione del difensore dell'imputato, prevedendo un limite
speciale a tale potere di impugnazione nel caso dell'imputato che sia
rimasto contumace, richiedendo il conferimento di "specifico mandato,
rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per
questa previste";
che pertanto le norme impugnate non configurano alcuna
disparità di trattamento tra imputato contumace e parte civile che
abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale, al quale
possono entrambe conferire, in epoca precedente all'emissione di
provvedimenti appellabili, ampia delega alla rappresentanza in
giudizio, mentre è diversa - in relazione al fondamento dei poteri
esercitati - la posizione del difensore dell'imputato contumace
rispetto a quella del procuratore speciale;
che, pertanto, la questione sollevata nel presente giudizio va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 100, 122, 577, del codice di procedura
penale e 37 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte