Ordinanza n. 66/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1997
dal tribunale di Bari, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il tribunale di Bari, premesso che in un procedimento
penale era stata avanzata richiesta di differimento del dibattimento
per essere il difensore dell'imputato impegnato in altri numerosi
procedimenti penali fuori del distretto, e che la richiesta doveva
considerarsi tempestivamente proposta, risultando che soltanto il
giorno precedente il difensore era stato investito del mandato, ha,
con ordinanza del 14 maggio 1997, denunciato, in riferimento agli
artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
486 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede
la possibilità, per il giudice, di valutare - in caso di impedimento
dedotto dal difensore nominato dall'imputato in data immediatamente
prossima a quella dell'udienza in cui debba celebrarsi il
dibattimento - la diligenza e la lealtà del comportamento tenuto
dall'imputato nella scelta di difensore impedito a comparire, e la
non strumentalità di detta nomina a fini dilatori":
che, secondo il giudice a quo, resterebbe paralizzato l'esercizio
dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), vulnerato il
diritto di difesa del pubblico ministero (art. 24 della
Costituzione), compromesse l'attuazione della giurisdizione da parte
del giudice naturale precostituito per legge ed il razionale
funzionamento della giustizia (artt. 25 e 97 della Costituzione);
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 178 del 1991, ha già
affrontato un'analoga questione, precisando che l'art. 486, comma 5,
del codice di procedura penale lascia al giudice la possibilità di
apprezzamento delle situazioni concrete, secondo canoni di
ragionevolezza, per contemperare le diverse esigenze in sede di
applicazione della norma adesso denunciata; e che tale linea
interpretativa risulta costante nella giurisprudenza della Corte di
cassazione, nel senso che il legislatore ha inteso conciliare le
esigenze di buona e rapida amministrazione della giustizia con il
diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore di fiducia,
con possibilità per il giudice di sindacare - con adeguata
motivazione guidata da criteri di logicità - la "scelta" operata
rigettando la richiesta di rinvio se ricorrono esigenze di buona
amministrazione della giustizia o se la richiesta di rinvio sia
dettata da intenti dilatori;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 112 della
Costituzione, dal tribunale di Bari, con ordinanza del 14 maggio
1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte