Ordinanza n. 660/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 43legge 833/1978
- art. 44legge 833/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo
comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2
("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle
istituzioni sanitarie di carattere privato"), promosso con ordinanza
emessa il 20 giugno 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di
Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Carrieri Michele ed altri
contro la U.S.L. n. 26 di San Giovanni in Persiceto ed altra,
iscritta al n. 1313 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad
oggetto la disdetta dei rapporti di convenzionamento esterno sorti
fra una U.s.l. ed alcune istituzioni sanitarie private, il TAR
Emilia-Romagna, con ordinanza in data 20 giugno 1984, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma,
legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 ("Disciplina per
l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie
di carattere privato");
che la norma impugnata, viene censurata nella parte in cui,
prevedendo che, fino alla scadenza del periodo di validità del primo
piano sanitario regionale, le convenzioni con le istituzioni
sanitarie private debbano avere durata annuale, violerebbe il limite
posto alla legislazione regionale dell'art. 117 Cost., ponendosi in
contrasto con i contenuti e i princi'pi del piano sanitario nazionale
e dei piani sanitari regionali che ad esso devono uniformarsi (artt.
53 e 55 della legge dello Stato 23 dicembre 1978 n. 833), e che
imporrebbero alle predette convenzioni una durata triennale;
che non si sono costituite le parti del giudizio a quo;
Considerato che, in materia di convenzionamento, le regioni sono
tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt. 43 e 44
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che non impongono una durata
triennale delle convenzioni, ma soltanto la loro conformità ad uno
schema-tipo approvato, secondo i casi, dal Consiglio dei Ministri o
dal Ministro della Sanità;
che tali schemi, al momento dell'emanazione della norma
censurata, e in quello successivo di adozione degli impugnati atti di
disdetta, non risultavano ancora approvati;
che, peraltro, la disposizione oggetto della questione sollevata
ha un carattere meramente transitorio e risulta emanata al solo "fine
di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione
della rete pubblica sanitaria", mentre le norme a regime (artt. 13,
25 e 31) appaiono pienamente conformi al principio della
corrispondenza con lo schema tipo approvato dal Ministro della
Sanità (art. 44 legge n. 833 del 1978);
che non è, infine, possibile censurare una norma regionale
volta a facilitare il processo di armonizzazione delle convenzioni
alle linee della nuova programmazione sanitaria, regionale e
nazionale, prescindendo, in via transitoria, da un criterio, quale
quello della durata triennale, non attinente ai contenuti della
pianificazione, né allora previsto, non risultando, a quell'epoca,
ancora approvato lo schema-tipo ministeriale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna
8 gennaio 1980 n. 2 ("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le
convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato")
sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R.
Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:660 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte