Ordinanza n. 661/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 55/1983
usata come parametro
citata
- art. 81legge 104/1984
- art. 30legge 104/1984
- art. 23legge 680/1938
- art. 36legge 55/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del comma aggiunto dalla
legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti
per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), al quarto
comma dell'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), come
interpretato autenticamente dalla legge 2 maggio 1984, n. 104
("Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i
provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e
previdenziali") promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 maggio 1984
dalla Corte dei Conti - Sezione I giurisdizionale - nei giudizi di
responsabilità nei confronti di Ravizza Italo ed altri e di Boschesi
Dante ed altri, iscritte al n. 5 del registro ordinanze 1985 e al n.
747 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 131- bis dell'anno 1985 e n. 60 prima serie
speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Ravizza Italo ed altri nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi aventi entrambi ad
oggetto la responsabilità di alcuni amministratori di enti locali di
assistenza, la Corte dei Conti con ordinanze in data 21 maggio 1984
(r.o. nn. 5 del 1985 e 747 del 1986) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30 comma 4.1 del d.-l. 28
febbraio 1983 n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131
("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per
l'anno 1983") e dell'articolo unico legge 2 maggio 1984 n. 104
("Interpretazione autentica dell'art. 30, comma 4.1 del d.-l. 28
febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131"), con
riferimento all'art. 81 quarto comma Cost.;
che, il danno contestato deriverebbe dal fatto che, avendo gli
amministratori, in deroga a quanto previsto nell'accordo nazionale 5
marzo 1974, differito (in un caso al 2 gennaio e nell'altro al 1°
febbraio 1975) la decorrenza economica dei miglioramenti retributivi
spettanti al personale, gli enti e i loro dipendenti avrebbero
corrisposto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.)
contribuzioni previdenziali inferiori a quelle che la decorrenza del
trattamento economico fissata dall'accordo nazionale, al 1° gennaio
1975, avrebbe invece comportato (ai sensi dell'art. 23, quarto comma,
r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680);
che le norme impugnate vengono censurate in quanto, escludendo
la responsabilità degli amministratori degli enti locali per il
danno cagionato alla C.P.D.E.L., mediante deliberazioni illegittime,
assunte in deroga agli accordi nazionali ed aventi come effetto una
minore contribuzione previdenziale, si porrebbero in contrasto con
l'art. 81, quarto comma, Cost. non idicando i mezzi finanziari con
cui far fronte alla spesa aggiuntiva gravante sulla Cassa, e non
assicurando altrimenti il ripianamento della mancata entrata, o
riassestando il settore riducendo gli oneri ai quali sarebbe stata
destinata la predetta entrata;
che nel giudizio promosso con ordinanza n. 5 del 1985 si sono
costituiti gli amministratori, parti nel relativo processo a quo,
eccependo l'irrilevanza della questione e chiedendone, in subordine,
il rigetto perché infondata;
che la richiesta di infondatezza è stata formulata anche
dall'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in entrambi i
giudizi, i quali, peraltro, in ragione della loro identità
oggettiva, vanno riuniti.
Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalle parti
costituitesi va disattesa, apparendo, al riguardo, l'atto di
rimessione sufficientemente motivato sia nella parte in "fatto" che
in quella di "diritto", e non potendosi aprioristicamente escludere
la sussistenza di un danno erariale e della conseguente
responsabilità amministrativa nelle fattispecie che formano oggetto
dei giudizi a quibus;
che per quanto attiene al merito della questione, le norme
impugnate, nella parte in cui determinerebbero una mancata entrata
per l'erario, non appaiono prive della necessaria copertura
finanziaria in quanto l'art. 36, comma secondo, del d.-l. 28 febbraio
1983, n. 55, conv. in legge 26 aprile 1983 n. 131, indica
espressamente i mezzi finanziari con cui far fronte "all'ulteriore
onere" derivante dall'applicazione del decreto medesimo;
che, nel caso di specie, trattandosi di mancate entrate talmente
imprevedibili ed incerte sia nell' an che nel quantum, una previsione
più specifica da parte del legislatore era impossibile;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4.1, del
d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n.
131, e dell'articolo unico della legge 2 maggio 1984 n. 104,
sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, dalla Corte dei
conti con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:661 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte