Corte costituzionale

Ordinanza n. 661/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 30legge 55/1983

usata come parametro

citata

  • art. 81legge 104/1984
  • art. 30legge 104/1984
  • art. 23legge 680/1938
  • art. 36legge 55/1983
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del comma aggiunto dalla

legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti

per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), al quarto

comma dell'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti

urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), come

interpretato autenticamente dalla legge 2 maggio 1984, n. 104

("Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i

provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e

previdenziali") promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 maggio 1984

dalla Corte dei Conti - Sezione I giurisdizionale - nei giudizi di

responsabilità nei confronti di Ravizza Italo ed altri e di Boschesi

Dante ed altri, iscritte al n. 5 del registro ordinanze 1985 e al n.

747 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 131- bis dell'anno 1985 e n. 60 prima serie

speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Ravizza Italo ed altri nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi aventi entrambi ad

oggetto la responsabilità di alcuni amministratori di enti locali di

assistenza, la Corte dei Conti con ordinanze in data 21 maggio 1984

(r.o. nn. 5 del 1985 e 747 del 1986) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30 comma 4.1 del d.-l. 28

febbraio 1983 n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131

("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per

l'anno 1983") e dell'articolo unico legge 2 maggio 1984 n. 104

("Interpretazione autentica dell'art. 30, comma 4.1 del d.-l. 28

febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131"), con

riferimento all'art. 81 quarto comma Cost.;

che, il danno contestato deriverebbe dal fatto che, avendo gli

amministratori, in deroga a quanto previsto nell'accordo nazionale 5

marzo 1974, differito (in un caso al 2 gennaio e nell'altro al 1°

febbraio 1975) la decorrenza economica dei miglioramenti retributivi

spettanti al personale, gli enti e i loro dipendenti avrebbero

corrisposto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.)

contribuzioni previdenziali inferiori a quelle che la decorrenza del

trattamento economico fissata dall'accordo nazionale, al 1° gennaio

1975, avrebbe invece comportato (ai sensi dell'art. 23, quarto comma,

r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680);

che le norme impugnate vengono censurate in quanto, escludendo

la responsabilità degli amministratori degli enti locali per il

danno cagionato alla C.P.D.E.L., mediante deliberazioni illegittime,

assunte in deroga agli accordi nazionali ed aventi come effetto una

minore contribuzione previdenziale, si porrebbero in contrasto con

l'art. 81, quarto comma, Cost. non idicando i mezzi finanziari con

cui far fronte alla spesa aggiuntiva gravante sulla Cassa, e non

assicurando altrimenti il ripianamento della mancata entrata, o

riassestando il settore riducendo gli oneri ai quali sarebbe stata

destinata la predetta entrata;

che nel giudizio promosso con ordinanza n. 5 del 1985 si sono

costituiti gli amministratori, parti nel relativo processo a quo,

eccependo l'irrilevanza della questione e chiedendone, in subordine,

il rigetto perché infondata;

che la richiesta di infondatezza è stata formulata anche

dall'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in entrambi i

giudizi, i quali, peraltro, in ragione della loro identità

oggettiva, vanno riuniti.

Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalle parti

costituitesi va disattesa, apparendo, al riguardo, l'atto di

rimessione sufficientemente motivato sia nella parte in "fatto" che

in quella di "diritto", e non potendosi aprioristicamente escludere

la sussistenza di un danno erariale e della conseguente

responsabilità amministrativa nelle fattispecie che formano oggetto

dei giudizi a quibus;

che per quanto attiene al merito della questione, le norme

impugnate, nella parte in cui determinerebbero una mancata entrata

per l'erario, non appaiono prive della necessaria copertura

finanziaria in quanto l'art. 36, comma secondo, del d.-l. 28 febbraio

1983, n. 55, conv. in legge 26 aprile 1983 n. 131, indica

espressamente i mezzi finanziari con cui far fronte "all'ulteriore

onere" derivante dall'applicazione del decreto medesimo;

che, nel caso di specie, trattandosi di mancate entrate talmente

imprevedibili ed incerte sia nell' an che nel quantum, una previsione

più specifica da parte del legislatore era impossibile;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4.1, del

d.-l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n.

131, e dell'articolo unico della legge 2 maggio 1984 n. 104,

sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, dalla Corte dei

conti con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:661 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte