Ordinanza n. 662/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30-bislegge 131/1983
usata come parametro
citata
- art. 6legge 824/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis della
legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983"), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore
di Ancona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e
l'A.T.M.A., iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 1°
luglio 1986 nel corso del procedimento civile vertente tra INPS e
ATMA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983"), nella parte in cui, agli effetti dei pensionamenti derivati
dalla legge n. 336 del 1970, prevede che all'onere finanziario
relativo alla corresponsione dei benefici combattentistici
provvedano, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, gli
enti o le aziende pubbliche datori di lavoro, e, nella specie, le
aziende municipalizzate di trasporto;
che, ad avviso del giudice a quo l'art. 30- bis della legge 26
aprile 1983, n. 131, dettando un comma aggiuntivo all'art. 6 della
legge 9 ottobre 1971, n. 824, al fine di colmare il vuoto seguito
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di tale
ultima disposizione (sentenza n. 92 del 1981), e prevedendo che, agli
effetti dei pensionamenti derivati dalla legge n. 336 del 1970,
all'onere finanziario relativo alla corresponsione dei benefici
combattentistici provvedano gli enti e le aziende pubbliche datori di
lavoro utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, sarebbe
costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 81, quarto
comma, Costituzione - perché non appresterebbe una idonea copertura
degli oneri gravanti sulle aziende pubbliche locali di trasporto;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la
declaratoria di infondatezza della questione;
Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata,
nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 123 del 1988, in
quanto la formula, necessariamente generica, adottata dal legislatore
per disciplinare il finanziamento degli oneri derivanti dalla
corresponsione dei benefici combattentistici da parte di vari tipi di
enti e di aziende pubbliche, è stata specificata, per le aziende di
trasporto pubblico locale, da numerosi interventi normativi (legge 27
dicembre 1983, n. 730 sino alla legge 6 febbraio 1987, n. 18 di
conversione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833), con i quali il
legislatore ha inteso globalmente garantire la copertura pressoché
integrale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al
1986, lasciando all'autonomia di scelta delle aziende stesse la
ripartizione dei fondi tra i diversi impegni di spesa, compresi
quelli relativi all'attuazione della legge n. 336 del 1970;
che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun diverso
o nuovo argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la
precedente giurisprudenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131
("Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983,
n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza
locale per l'anno 1983"), sollevata, in riferimento all'art. 81,
Cost., dal Pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:662 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte