Corte costituzionale

Ordinanza n. 663/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo

e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure necessarie

per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri

enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per

il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con

ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile

1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto

al n. 16 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del

cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt.

117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per il rigetto dei ricorso;

Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non è stato

convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della

Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di

questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la

manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del

D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei

bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano

assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento

dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117,

118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente

della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:663 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte