Ordinanza n. 663/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 97/1987
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo
e quarto del D.L. 21 marzo 1987 n. 97, dal titolo "Misure necessarie
per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri
enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per
il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", promosso con
ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 17 aprile
1987, depositato in cancelleria il 27 aprile successivo, ed iscritto
al n. 16 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del
cit. D.L. 21 marzo 1987 n. 97 per l'asserito contrasto con gli artt.
117, 118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per il rigetto dei ricorso;
Considerato che il D.L. 21 marzo 1987 n. 97 non è stato
convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della
Costituzione;
che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di
questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la
manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, commi terzo e quarto del
D.L. 21 marzo 1987 n. 97 (Misure necessarie per il ripiano dei
bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano
assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento
dei debiti degli ex enti ospedalieri), in riferimento agli artt. 117,
118, 119, 124, 125 e 126 della Costituzione, sollevata dal Presidente
della Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:663 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte