Ordinanza n. 67/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1971 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 3267/1923
- art. 29legge 3267/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26 e
29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata
al danno forestale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 settembre 1969 dal pretore di Bronte nel
procedimento penale a carico di Pruiti Calogero, iscritta al n. 50 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
2) ordinanza emessa il 28 aprile 1969 dal pretore di Tortorici nel
procedimento penale a carico di Lazzara Antonino, iscritta al n. 365
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con le ordinanze dei pretori di Bronte e di
Tortorici, si è sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (pena
pecuniaria commisurata al danno accertato dagli agenti forestali), in
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che le due norme, secondo le ordinanze, comprometterebbero il
diritto di difesa dell'imputato poiché questi non può intervenire
all'attività d'accertamento del danno forestale;
che non c'è stata costituzione di parti.
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del
1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 475,
proposta in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;
che questo articolo contiene una norma analoga a quelle contenute
negli artt. 26 e 29 della legge 1923, n. 3267, sottoposti ora, per
analoghi motivi, al giudizio della Corte costituzionale;
che pertanto gli argomenti, con i quali si è dichiarata
l'infondatezza nella sentenza n. 200 del 1970, valgono anche rispetto
alla questione sollevata ora con le predette ordinanze, né sussistono
motivi che inducono a mutare avviso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative; dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 della legge 30 dicembre
1923, n. 3267 (pena pecuniaria commisurata al danno forestale),
proposta, dalle ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte