Ordinanza n. 67/1978
Altra decisione · depositata il 10/05/1978 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 11d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
6, 11, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promossi con ordinanze 11 marzo 1977, 20 dicembre 1976 e 2 aprile 1977
della Commissione tributaria di 1 grado di Bergamo, 10 novembre 1976
della Commissione tributaria di 1 grado di Messina, 20 giugno 1977
della Commissione tributaria di 1 grado di Busto Arsizio e 14 giugno
1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Lanciano, iscritte ai
nn. 469, 470, 471, 482, 483 e 514 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 334, 340
dell'anno 1977 e n. 11 dell'anno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 aprile 1978 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento all'art. 53 Cost., questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 6, 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), denunziando dette disposizioni, separatamente o
congiuntamente, in quanto nella determinazione dell'incremento di
valore imponibile, e delle detrazioni da tale incremento in rapporto al
tempo intercorso tra la data di acquisto o di riferimento e quella di
alienazione o trasmissione dell'immobile, non consentirebbero adeguato
apprezzamento dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo
cosi all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto con
i principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria;
che con l'ordinanza n. 483/1977 è stata altresì sollevata in
riferimento al medesimo parametro costituzionale questione di
legittimità dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo, in quanto
le aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile,
prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale,
determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale più
elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior
distanza di tempo dall'acquisto, con disparità di trattamento fra i
contribuenti.
Considerato che le indicate questioni, proposte dalle ordinanze di
rimessione con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, ma
aventi contenuto sostanzialmente identico, richiedono, ai fini della
decisione di questa Corte, una considerazione unitaria;
che il 18 dicembre 1977 è entrata in vigore la legge 16 dicembre
1977, n. 904, con la quale è stato tra l'altro stabilito che ai fini
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, "la detrazione
prevista dall'art. 14 del decreto stesso è elevata al dieci per cento,
per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al
31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8, primo comma); che
detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione
dell'imposta siasi verificato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione
della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonché
agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o di
ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto
essere presentate prima della data stessa";
che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus
riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni
di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte