Ordinanza n. 67/1982
Altra decisione · depositata il 01/04/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 877/1973
- art. 3legge 877/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre
1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio),
promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1980 dal pretore di Crema,
nei procedimenti penali riuniti a carico di De Grandi Giuseppe,
iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11 marzo 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Crema - con ordinanza emessa il 25
luglio 1980 - ha impugnato la legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove
norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento agli artt.
70, 72 e 73 della Costituzione: deducendo l'illegittimità del
procedimento formativo della legge in esame, per effetto della non
corrispondenza fra il testo dell'art. 1, primo comma, quale era stato
approvato dalla Camera dei deputati, e quello successivamente approvato
dal Senato (e promulgato dal Presidente della Repubblica); e che nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione, in
quanto all'indiscutibile diversità formale dei due testi, dovuta a un
"mero errore materiale", farebbe riscontro "la considerazione
sostanziale della identità della norma voluta e approvata dai due rami
del Parlamento".
Considerato che nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare
l'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973, per stabilire se il
caso in esame vada o meno assoggettato all'apposita disciplina del
lavoro a domicilio; sicché l'impugnativa si appalesa con certezza
rilevante - alla data dell'ordinanza di rimessione - limitatamente a
questa sola parte dell'atto legislativo;
Considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata
in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata
"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o
accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se
fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella
parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto
per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva
"e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Crema.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte