Ordinanza n. 67/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982
dal Pretore di Catania, iscritta al n. 568 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto
per morosità dinanzi al Pretore di Catania è comparso, in luogo del
conduttore, il coniuge dell'intimato sostenendo di essere succeduto
nel rapporto e chiedendo un termine per sanare la morosità;
che il giudice a quo ha ritenuto l'inammissibilità
dell'intervento sollevando, con ordinanza emessa il 18 giugno 1982,
in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura
civile, nella parte in cui non consente al terzo, che sia succeduto
nel contratto, di proporre opposizione all'intimazione;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la
questione venga dichiarata infondata, rilevando altresì come, a
causa dell'avvenuto fallimento del conduttore cui era stata
notificata l'intimazione, fossero comparsi nel giudizio a quo il
curatore del fallimento e il coniuge legalmente separato e perciò
succeduto nel contratto;
Considerato che il giudice a quo non ha motivato né in ordine
alla successione nel contratto che l'intervenuto fallimento del
conduttore possa aver determinato, né sugli effetti processuali
della comparizione in udienza del curatore del fallimento;
che, inoltre, non risulta compiuta indagine alcuna circa la
dedotta qualità di coniuge legalmente separato dell'intimato che il
soggetto, qualificato come "terzo" in ordinanza, assume di possedere
e che non viene, quindi, effettuato alcun apprezzamento circa
l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 6, secondo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392;
che pertanto la rilevanza della questione si presenta meramente
eventuale in quanto legata alla soluzione dei due profili sopra
indicati, ed il giudizio di legittimità costituzionale non può
essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile,
sollevata dal Pretore di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe,
in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte