Ordinanza n. 67/1991
Altra decisione · depositata il 08/02/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 890/1986
usata come parametro
citata
- art. 1legge 238/1990
- art. 8legge 427/1985
- art. 3legge 427/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
17 dicembre 1986, n. 890 ("Integrazioni e modifiche alle leggi 7
agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria
generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del
tesoro"), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal T.A.R.
della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia Maria Teresa
contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 662 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi dalla Signora
Maria Teresa Floridia per l'annullamento dei provvedimenti con cui
l'Amministrazione del tesoro, nell'inquadrarla nella posizione di
Vice Direttore - 8ª qualifica funzionale ai sensi della legge 17
dicembre 1986, n. 890, le riconosceva l'operatività della nomina
agli effetti giuridici ed economici solo dall'8 gennaio 1987, il
T.A.R. della Liguria, con ordinanza del 9 novembre 1989, pervenuta
alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1990, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata, nella
parte in cui non prevede che i benefici del d.P.R. 1° giugno 1972, n.
319 - estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di
concetto delle direzioni provinciali del tesoro alle condizioni ivi
indicate abbiano decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° luglio
1972;
Considerato che, con interpretazione autentica nel senso
propugnato dal giudice remittente, l'art. 1 della legge 4 agosto
1990, n. 238 ("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, della
legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'art. 3 della legge 17 dicembre
1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto
1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della
Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del
Ministero del tesoro"), ha precisato che i benefici dell'art. 3 della
legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno decorrenza, agli effetti
giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1°
giugno 1972, n. 319, o comunque dalla data del decreto di nomina, se
successiva;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente
affinché valuti la rilevanza della questione alla stregua della
legge sopravvenuta;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Regione Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte