Ordinanza n. 67/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 205legge 689/1981
- art. 22legge 689/1981
- art. 23legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1993 dal Pretore di
Perugia nel procedimento civile vertente tra Napoli Lucio e la
Prefettura di Perugia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso
un'ordinanza-ingiunzione prefettizia, di pagamento di una somma di
danaro dovuta per infrazione a norme sulla circolazione stradale, il
Pretore di Perugia, con ordinanza dell'8 maggio 1993, ha sollevato,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - il
quale dispone che, a seguito di ricorso avverso il verbale di
accertamento dell'infrazione, il Prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il
pagamento di una somma - nella parte in cui prevede che il Prefetto
determina tale somma "nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione";
che tale previsione, ad avviso del giudice a quo,
rappresenterebbeun "deterrente" alla proposizione del ricorso
amministrativo da parte dell'autore della violazione a causa delle
conseguenze sfavorevoli che egli verrebbe a subire nella ipotesi del
rigetto dell'impugnativa, che determinerebbe in via automatica una
sanzione nella misura non inferiore al doppio di quanto inizialmente
irrogato;
che, inoltre, poiché il sistema prevede che, in caso di mancato
ricorso al Prefetto, il verbale di accertamento acquisti efficacia di
titolo esecutivo (art. 203, comma 3), restando così precluso di
impugnare le risultanze dell'accertamento in sede giurisdizionale
(per essere in tale sede consentito solo di ricorrere avverso
l'ordinanza prefettizia), ne deriverebbe che la limitazione, pur
riferita all'impugnativa nella sede amministrativa, inciderebbe di
riflesso sulla stessa possibilità di difesa dinanzi agli organi
giurisdizionali;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la dichiarazione di non fondatezza della questione,
nell'assunto della coerenza nel sistema di meccanismi premiali
(pagamento in misura ridotta ex art. 202) accanto ad altri dissuasivi
che disincentivino ricorsi proposti a scopo meramente dilatorio.
Considerato che il giudice a quo, nel formulare l'incidente di
costituzionalità, muove da una inesatta premessa ritenendo di essere
a sua volta limitato, nella determinazione della misura della
sanzione pecuniaria, al livello minimo che la norma impugnata (art.
204) impone al Prefetto (il doppio del minimo della misura edittale),
senza poter "ridurre .. la somma ingiunta anche al di sotto
dell'importo in tal modo risultante";
che, invece, il comma 3 dell'art. 205 della stesso codice della
strada dispone che il giudizio di opposizione è regolato dagli artt.
22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e in particolare l'art.
23 per ultimo citato prevede (undicesimo comma) che il sindacato del
giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura
della sanzione;
che, quindi, in virtù di tale richiamo e in assenza di norme
limitatrici nel nuovo codice della strada, il giudice è tenuto a
determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo
apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservanza dei
criteri dettati dall'art. 195, comma 2, dello stesso testo normativo
(gravità della violazione, opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione,
personalità e condizioni economiche del trasgressore);
che, pertanto, non ravvisandosi nel sistema delineato dal nuovo
codice della strada nessuna limitazione al diritto di difesa in
giudizio, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte