Ordinanza n. 67/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/02/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 438/1994
usata come parametro
citata
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo,
quarto e quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438
(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti),
promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1994 dal Pretore di
Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, nel procedimento penale
a carico di Pasquale Lavanga, iscritta al n. 616 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Pasquale Lavanga - imputato della contravvenzione prevista e punita
dall'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per aver gestito,
senza l'autorizzazione regionale, una discarica di rifiuti speciali
(anidrite e fanghi residuati dalla decantazione delle acque reflue) -
il Pretore di Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con
ordinanza emessa il 29 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto comma, del
decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti);
che la norma denunciata comprende tra le esclusioni dal campo di
applicazione del decreto-legge i materiali quotati con precise
specifiche merceologiche in listini e mercuriali ufficiali istituiti
presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e formanti
oggetto di un elenco nazionale da approvare con decreto del Ministro
dell'ambiente;
che ad avviso del giudice rimettente l'art. 2, terzo, quarto e
quinto comma, del decreto-legge n. 438 del 1994 violerebbe il
principio costituzionale di eguaglianza, perché, rimettendo alla
scelta dell'autorità amministrativa l'inclusione o meno di un dato
materiale nel listino, condizionerebbe l'applicabilità della
normativa penale in tema di rifiuti con conseguenti disparità di
trattamento, dato che l'inserimento nell'elenco dei materiali quotati
potrebbe avvenire in un capoluogo di regione e non in un altro;
che inoltre la disposizione denunciata contrasterebbe con il
principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della
Costituzione);
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque non fondata;
Considerato che il decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata
conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210, serie
generale, dell'8 settembre 1994);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze n. 43 del 1995 e n. 426 e 322 del 1994), la
questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo, quarto e quinto
comma, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in
materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o
di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione,
nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di
Cagliari, sezione distaccata di Decimomannu, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte