Ordinanza n. 67/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/03/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice
penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995
dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Ferrazini Corrado, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie
speciale - n. 25, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del
maggiore dell'esercito Ferrazini Corrado, accusato del delitto
d'abuso d'ufficio (art. 323, primo comma, del codice penale in
relazione all'art. 37 del codice penale militare di pace), il
tribunale militare di Padova, con ordinanza del 2 marzo 1995, ha
sollevato, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37
del codice penale militare di pace;
che secondo detta disposizione "qualunque violazione della legge
penale militare è reato militare";
che reati "ontologicamente identici" sarebbero considerati
militari o comuni in forza del citato art. 37, primo comma, e quindi
assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo,
aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie,
effetti penali della condanna, diversa giurisdizione, ecc.);
che l'irrazionalità non riguarderebbe soltanto il reato
contestato al Ferrazini, ma anche altre figure previste dai codici
penali;
che si configurerebbero, infatti, come reati militari l'abuso
dell'ufficio di comando, quando si traduce in peculato o
malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso; l'omicidio
a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195) nelle
situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso nell'ambiente
militare in altre diverse circostanze; le lesioni volontarie (artt.
223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma non l'omicidio
preterintenzionale o volontario; il furto a danno di militare in
luogo militare (art. 239), ma non la rapina; la minaccia rivolta a
un militare (art. 229), ma non la violenza privata o l'estorsione
(forme delittuose in cui, a volte, si manifesta il cosiddetto
nonnismo); e persino l'eccesso colposo in una causa di
giustificazione (art. 45), ma non il corrispondente reato colposo;
che vi sarebbe, altresì, lesione del principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della
Costituzione) a causa dell'artificiosità e irrazionalità dei
criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali
militari, con l'effetto che l'azione penale seguirebbe percorsi
procedimentali inutilmente laboriosi, articolandosi su due fasi, una
dinanzi al giudice militare e l'altra davanti a quello ordinario;
Considerato che identica questione, sulla base delle medesime
argomentazioni, è stata esaminata da questa Corte e dichiarata
inammissibile con sentenza n. 298 del 1995, giacché il configurare
l'illecito come reato militare o comune rientra nei poteri
discrezionali del legislatore, con il solo limite del canone della
ragionevolezza;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuove o diverse
argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare
di pace, sollevata dal tribunale militare di Padova, in relazione
agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte