Ordinanza n. 67/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 19/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,
della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1999 dal
Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto
da Benedetti Torquato contro l'Amministrazione provinciale di Pesaro
e Urbino e altra, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della
legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti), nella parte in cui dispone che il procedimento
disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di
condanna penale debba concludersi entro il termine - che si assume
perentorio e, quindi, non derogabile - di 90 giorni dal suo inizio;
che il termine in esame, ad avviso del Collegio, non
consentirebbe all'amministrazione di porre in essere gli atti
endoprocedimentali previsti dal testo unico degli impiegati civili
dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
che la scelta del legislatore di fissare un termine così
ristretto sarebbe manifestamente illogica, impedendo un'adeguata
valutazione dei fatti, di modo che sarebbero violati gli artt. 3 e 97
della Costituzione;
che l'amministrazione deve contemperare le proprie esigenze
con la posizione dell'incolpato, tutelata quest'ultima - conclude il
Tribunale rimettente - dall'art. 4 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel
senso della infondatezza e ancor prima della inammissibilità della
questione.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale verte
sull'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte
in cui dispone che il procedimento disciplinare per la destituzione
del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba
concludersi entro il termine - che l'ordinanza assume perentorio - di
90 giorni dal suo inizio;
che identica questione è stata dichiarata non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 197 del 1999, e non
sono addotti motivi nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7
febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97, della Costituzione,
dal Tribunale amministrato regionale per le Marche con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.
Il Presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte