Ordinanza n. 67/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 90/1990
usata come parametro
citata
- art. 53Costituzione
- art. 1Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 1legge 165/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3,
del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con
ordinanza emessa il 25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione, sul
ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro l'E.N.I. S.p.a.,
iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione dell'E.N.I. S.p.a. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Franco Gallo per l'E.N.I. S.p.a. e l'avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dall'E.N.I.
S.p.a. nei confronti dell'amministrazione finanziaria - la Corte di
cassazione, con ordinanza del 25 gennaio 1999, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165;
che il rimettente ha denunciato detta disposizione nella
parte concernente la disciplina temporale della modifica apportata,
con il precedente art. 1, comma 1, lettera c), al testo originario
dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), il quale prevedeva che, ai fini della determinazione
dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta dovesse essere
computato in aumento del reddito complessivo netto;
che, ad avviso del rimettente, detta modifica - consistente
nell'eliminazione dell'aggettivo "netto" dalla locuzione "reddito
complessivo netto" - trova applicazione, giusta quanto disposto dalla
norma sospettata di incostituzionalità, a partire dal periodo di
imposta 1989, con la conseguenza che per il periodo di imposta 1988
è rimasto in vigore, nella sua formulazione originaria, il ricordato
art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblcia n. 917
del 1986;
che il rimettente, nel richiamare la tesi secondo la quale la
disciplina sopravvenuta - introdotta dal d.l. n. 90 del 1990 al fine
di consentire la compensazione tra credito di imposta e perdite
pregresse di esercizio, impedita dal regime vigente per l'anno 1988 -
avrebbe portata innovativa e non interpretativa, esclude, tuttavia,
che l'art. 14, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
nel testo originario, arrechi un vulnus agli artt. 53 e 3 della
Costituzione;
che, in particolare, secondo l'ordinanza si tratterebbe di
una norma di "agevolazione (in senso atecnico)", espressiva di una
discrezionalità del legislatore, tale da non consentire di sindacare
né il fatto che lo stesso legislatore "abbia indicato, al solo fine
della attribuzione della agevolazione, un sistema di individuazione
dell'imponibile diverso da quello ordinario", né il fatto che, a
causa di situazioni contingenti, si determinino trattamenti
differenziati;
che il medesimo giudice a quo ritiene, invece, che sia la
disposizione censurata a porsi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, giacché, avendo il legislatore ritenuto ragionevole il
ripristino, attraverso il d.l. n. 90 del 1990, della disciplina
vigente prima del testo unico del 1986, siffatta circostanza
renderebbe irragionevole la non applicazione della stessa per il solo
anno 1988;
che, ad avviso dell'ordinanza, la "sospetta irragionevolezza"
sarebbe rafforzata sia dal fatto che la agevolazione (in senso
atecnico), mantenuta in vigore per il 1988, "è correlata ad un
fenomeno economico non eccezionale, ma normale"; sia perché, ai fini
dell'operatività di detta agevolazione, il legislatore stesso ha
adottato "un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto"
per il quale, ai dividendi "non ricevuti", è stata conferita "una
valenza diversa" da quella, allo stesso fine, attribuita, ai medesimi
dividendi, "per gli anni contigui" e ciò non in consonanza con la
"genesi e finalità dell'agevolazione", in virtù delle quali
appariva "congruo, al fine specifico, attribuire ai dividendi non
ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti";
che si è costituita in giudizio l'E.N.I. S.p.a., resistente
nel giudizio a quo invocando una declaratoria di illegittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
"dell'art. 14, comma 4, TUIR nel testo originario, ove interpretato
nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione";
che, peraltro, la medesima parte, con memoria depositata in
prossimità dell'udienza, ha concluso per la incostituzionalità
della disposizione denunciata, sollecitando, in via subordinata, una
pronuncia interpretativa di rigetto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata
questione, eccependone, altresì, con successiva memoria,
l'inammissibilità.
Considerato che l'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990,
n. 165, viene denunciato in quanto, secondo il rimettente, non
permette l'applicazione retroattiva, per l'anno 1988, della modifica
apportata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo d.l. n. 90
del 1990, al testo originario dell'art. 14, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così determinando, per
tale anno, l'impossibilità di operare una compensazione tra credito
d'imposta e perdite pregresse di esercizio, atteso che l'ammontare
del credito d'imposta deve computarsi in aumento del reddito
complessivo netto e non già, come consentito dalla menzionata
modifica normativa, in aumento del reddito complessivo;
che il giudice a quo muovendo dalla premessa per cui la
disciplina contemplata dall'originaria disposizione dell'art. 14,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
è frutto di una discrezionalità legislativa esercitata in modo tale
da non ledere i principi dettati dagli artt. 3 e 53 della
Costituzione, ritiene, tuttavia, che lo stesso legislatore, nel porre
la norma denunciata, abbia fatto un uso irragionevole della propria
discrezionalità e ciò per non aver conferito portata retroattiva ad
un regime che, in quanto analogo a quello in vigore prima del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, risulterebbe, per
ciò stesso, intrinsecamente ragionevole;
che, così argomentando, l'ordinanza, sebbene invochi
l'estensione di un regime a discapito dell'altro, nega che la
disposizione applicabile per il 1988 si presti a dubbi di
costituzionalità, mostrando, in definitiva, di ritenere ambedue le
discipline sostanziali, succedutesi nel tempo, frutto, di per sé, di
un esercizio non censurabile della discrezionalità del legislatore;
che, peraltro, disattendendo una siffatta prospettazione,
già di per sé contraddittoria, il giudice a quo solleva, nella
medesima ordinanza, dubbi di costituzionalità che investono, a ben
vedere, non tanto le disposizioni portate al vaglio di questa Corte,
quanto la disciplina dettata originariamente dall'art. 14, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la
quale, pur tuttavia, non viene denunciata, malgrado costituisca la
norma applicabile, ratione temporis alla fattispecie sottoposta a
cognizione nel giudizio principale;
che, pertanto, alla stregua del consolidato orientamento
della Corte, la questione, così prospettata in termini
contraddittori, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile
(vedi, tra le altre, ordinanze n. 7 e n. 435 del 2000, n. 373 del
1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile
1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore
aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni
urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990,
n. 165, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte