Corte costituzionale

Ordinanza n. 670/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.l. 7/1970

usata come parametro

citata

  • art. 4legge 7/1970
  • art. 4legge 83/1970
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e

terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di

collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in

legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di

collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), in relazione

all'art. 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza

emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento

civile vertente tra Codacci Pisanelli Bruno ed altri e il Servizio

Contributi Agricoli Unificati, iscritta al n. 315 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 177 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Codacci Pisanelli Bruno ed altri

e dello S.C.A.U. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che che il Pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, commi secondo e terzo, del

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83,

anche in relazione all'art. 4 primo comma, della stessa legge, nella

parte in cui dette norme, a fini contributivi e previdenziali,

consentono l'accertamento delle giornate lavorative prestate dai

piccoli coloni da parte di una Commissione che, per la sua

composizione, non dà garanzie di corretto ed obiettivo assolvimento

dei compiti di ordine "tecnico" ad essa demandati dal cit. art. 7;

che, conseguentemente, nonostante sia previsto un controllo da

parte della Commissione Centrale, si verificano disparità di

trattamenti fra provincia e provincia, nonché violazione del

principio di determinazione dei tributi in relazione alla capacità

contributiva, anche per la prevista utilizzazione di presunzioni,

senza che il contribuente possa fornire la prova contraria;

Considerato che nella specie, essendo stata esperita un'azione

qualificabile come opposizione all'esecuzione esattoriale con

correlativa richiesta di sospensione ed essendo stata sollevata nel

relativo giudizio una questione di legittimità degli atti

amministrativi presupposti dal contestato accertamento (Tabelle

ettaro-coltura e composizione delle Commissioni tecniche cui è

affidata la redazione delle tabelle medesime), il giudice adito

difetta di giurisdizione;

che, secondo il principio più volte formulato da questa Corte

(v. sent. n. 346/87 e ord. n. 100/88), il presupposto della

sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice remittente

condiziona l'ammissibilità della questione di costituzionalità dal

medesimo sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla

Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, in

relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7

(Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori

agricoli), conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante

norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori

agricoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal

Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:670 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte