Ordinanza n. 670/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 7/1970
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 4d.l. 7/1970
citata
- art. 4legge 7/1970
- art. 4legge 83/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e
terzo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di
collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in
legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di
collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), in relazione
all'art. 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza
emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento
civile vertente tra Codacci Pisanelli Bruno ed altri e il Servizio
Contributi Agricoli Unificati, iscritta al n. 315 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 177 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Codacci Pisanelli Bruno ed altri
e dello S.C.A.U. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che che il Pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, commi secondo e terzo, del
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83,
anche in relazione all'art. 4 primo comma, della stessa legge, nella
parte in cui dette norme, a fini contributivi e previdenziali,
consentono l'accertamento delle giornate lavorative prestate dai
piccoli coloni da parte di una Commissione che, per la sua
composizione, non dà garanzie di corretto ed obiettivo assolvimento
dei compiti di ordine "tecnico" ad essa demandati dal cit. art. 7;
che, conseguentemente, nonostante sia previsto un controllo da
parte della Commissione Centrale, si verificano disparità di
trattamenti fra provincia e provincia, nonché violazione del
principio di determinazione dei tributi in relazione alla capacità
contributiva, anche per la prevista utilizzazione di presunzioni,
senza che il contribuente possa fornire la prova contraria;
Considerato che nella specie, essendo stata esperita un'azione
qualificabile come opposizione all'esecuzione esattoriale con
correlativa richiesta di sospensione ed essendo stata sollevata nel
relativo giudizio una questione di legittimità degli atti
amministrativi presupposti dal contestato accertamento (Tabelle
ettaro-coltura e composizione delle Commissioni tecniche cui è
affidata la redazione delle tabelle medesime), il giudice adito
difetta di giurisdizione;
che, secondo il principio più volte formulato da questa Corte
(v. sent. n. 346/87 e ord. n. 100/88), il presupposto della
sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice remittente
condiziona l'ammissibilità della questione di costituzionalità dal
medesimo sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla
Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, in
relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
(Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori
agricoli), conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante
norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori
agricoli), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal
Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:670 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte