Ordinanza n. 671/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 177/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo
comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),
promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte dei
Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da
Criscitelli Giovanna, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dl 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 28
settembre 1982 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della
legge 29 aprile 1976 n. 177, nella parte in cui limita alle
cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge
medesima la riduzione a 15, rispetto al maggior periodo di 20 anni
stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la
durata minima dell'effettivo servizio prestato per conseguire il
diritto al trattamento pensionistico, anche a fini di riversibilità;
che il giudice a quo, in considerazione che l'intento
legislativo in materia appare indirizzato ad equiparare i trattamenti
di pensione riservati ai dipendenti civili e militari dello Stato
nonché ai loro congiunti, sicché non potrebbe ravvisarsi
giustificato porre un limite alla più equa e più giusta
regolamentazione introdotta con la citata legge n. 177 del 1976,
escludendone l'operatività riguardo alle cessazioni dal servizio
anteriori alla sua entrata in vigore, ha ritenuto che la previsione
di detto limite determini disparità di trattamento fra quanti hanno
cessato il servizio rispettivamente prima o dopo l'entrata in vigore
della menzionata legge;
Considerato che la questione appare manifestamente infondata in
relazione al principio più volte affermato da questa Corte (v.
sentt. nn. 46/79, 349/85 e ord. n. 92/87), secondo il quale è
espressione della discrezionalità legislativa il progressivo
miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con
gradualità di passaggi;
che, conseguentemente, quando un'innovazione legislativa non è,
come nella specie, in sé irrazionale, la fissazione di un momento
temporale di decorrenza è inevitabile e al legislatore non può
essere precluso il potere di adeguare la disciplina giuridica agli
sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a
calarsi (v. sent. n. 132/84);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177
(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla
Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:671 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte