Ordinanza n. 672/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 1047/1957
usata come parametro
citata
- art. 18legge 153/1969
- art. 25legge 153/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per
invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni),
promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Fabbri
Milva, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 25
marzo 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre
1957 n. 1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione
di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla
condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare
superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare
l'attività abitualmente esercitata;
che la norma suddetta viene censurata in relazione alla
disparità di trattamento che determina in danno dell'orfano del
lavoratore autonomo dei campi rispetto ai congiunti di artigiani o di
esercenti piccole imprese commerciali per i quali non è imposta
uguale disciplina restrittiva del diritto a pensione di
riversibilità;
Considerato che la questione appare manifestamente infondata;
che, invero, con specifico riferimento sia alla norma di cui
all'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, sia a quella successiva di
cui all'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che (nel quadro
dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti
ad altre categorie, quali quelle dei lavoratori autonomi dei campi)
ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in
vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina, questa
Corte ha già rilevato, con sent. n. 33 del 1975, come la previsione
di limitazioni siffatte sia frutto di un'insindacabile scelta di
politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i
quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela, con la
gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie;
che, inoltre, appare inconferente il riferimento al regime
previdenziale dei trattamenti indiretti di altre categorie di
lavoratori autonomi in quanto la diversità dei rispettivi
ordinamenti abilita il legislatore a dettare discipline dei suddetti
trattamenti a loro volta differenziate onde meglio adeguarle alle
peculiarità degli ordinamenti stessi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047
(Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:672 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte