Ordinanza n. 674/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1338/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente
tra Degli Avancini Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre
1986, ha denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 7,
primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni, nella parte in cui detta norma, al fine
della riversibilità della pensione, non contempla la morte c.d.
naturale (dovuta a malattia od età) accanto alle altre ipotesi di
morte ("per infortunio sul lavoro"; "per malattia professionale";
"per causa di servizio";), che consentono di derogare al requisito -
della durata minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato
ultrasettantaduenne - stabilito dalla norma stessa;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito
l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa;
Considerato che i criteri limitativi per le pensioni di
riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati -
come già rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139
del 1979 (che ha ritenuto la legittimità di analogo contesto
normativo) e come, del resto, lo stesso giudice a quo assume in
premessa - "sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la
genuinità del tardivo coniugio";
che, in tale prospettiva, il rilievo attribuito a taluni
specifici eventi traumatici (e socialmente apprezzabili) causativi
della morte - e non anche alla malattia comune - ai fini del
superamento del sospetto di non genuinità del matrimonio costituisce
valutazione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che si
sottrae a qualsiasi censura di arbitrarietà, in quanto
ragionevolmente collegata al carattere di maggior violenza od
imprevedibilità, che accompagna il primo tipo di eventi, e che
autorizza a ritenere che essi abbiano impedito il raggiungimento
(altrimenti conseguibile) del biennio di durata del matrimonio,
prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Trento con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:674 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte