Ordinanza n. 676/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 56Accertamento imposte sui redditi
- art. 57Accertamento imposte sui redditi
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 19d.P.R. 636/1972
- art. 43Legge fallimentare
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo
comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi"), degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art.
43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa"), promosso con ordinanza emessa
il 9 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento
penale a carico di Antonetti Pasquale, iscritta al n. 539 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa
il 9 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16
marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo
della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento
dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del
fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo".
Considerato che identico incidente di costituzionalità, già
sollevato negli stessi termini e con stessa motivazione dal medesimo
giudice a quo (atto di rimessione in data 16 marzo 1987) è stato da
questa Corte dichiarato manifestamente inammissibile con ordinanza n.
454 del 1987;
che non sussistono elementi o circostanze nuove tali da indurre
a modificare la precedente statuizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità la questione di legittimità
costituzionale degli artt, 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso
tributario") e 43, r.d.
16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:676 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte