Ordinanza n. 677/1988
Altra decisione · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 6legge 833/1978
- art. 43legge 833/1978
- art. 27d.P.R. 616/1977
- art. 30d.P.R. 616/1977
- art. 31d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione
Toscana notificato il 2 settembre 1986, depositato in cancelleria il
9 settembre successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi
1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986, contenente "Atto
di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle
regioni in materia di requisiti delle case di cura private".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'avvocato Giuseppe Stancanelli per la Regione Toscana e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato conflitto di
attribuzione contro l'atto amministrativo di indirizzo e
coordinamento in materia di requisiti delle case di cura private
indicato in epigrafe, adducendo un'invasione delle competenze
costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (riforma sanitaria) ed agli artt. 27, 30 e 31
del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
che il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del
ricorso;
che peraltro, con atto notificato il 22 gennaio 1988, la regione
Toscana ha rinunziato al ricorso e che tale rinunzia è stata
accettata, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro
per gli affari regionali.
Considerato che, pertanto, va pronunciata l'estinzione del
processo, in applicazione dell'art. 27 delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:677 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte