Ordinanza n. 679/1988
Altra decisione · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 800/1967
- art. 2legge 426/1977
usata come parametro
citata
- art. 6legge 312/1984
- art. 3legge 450/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
14 agosto 1967, n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle
attività musicali") e dell'art. 2, secondo comma, della legge 22
luglio 1977, n. 426 ("Provvedimenti straordinari a sostegno delle
attività musicali"), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984
dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso
proposto da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro
di S.Carlo, iscritta al n. 1189 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale,
nel corso di un giudizio instaurato da Fontanella Giulio ed altri
contro l'Ente Autonomo Teatro di S.Carlo di Napoli, per
l'annullamento della sentenza 16 dicembre 1981 n. 1115 del T.A.R. per
la Campania, ha sollevato, con ordinanza in data 6 aprile 1984, ed in
riferimento agli Artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967,
n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività
musicali") e dell'art. 2, comma secondo, della legge 22 luglio 1977,
n. 426 ("Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività
musicali"), i quali stabiliscono che il trattamento economico del
personale "artistico e tecnico" degli enti lirici e istituzioni
musicali assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali tra
enti e categorie interessate e vietano espressamente contrattazioni
aziendali implicanti aumenti del costo del personale;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
contrastano con i sopraindicati parametri costituzionali, in quanto
attribuiscono ai contratti nazionali l'autorità di incidere
sull'organizzazione degli enti pubblici, senza che siano assicurate
sufficienti garanzie quanto ai tempi ed alle modalità di formazione
dei contratti stessi, ed in quanto fanno produrre ai contratti
collettivi nazionali effetti sui rapporti di impiego del personale
degli enti lirici indipendentemente da un atto amministrativo o
regolamentare che li recepisca, pregiudicando, in tal modo, la
possibilità di tutela giurisdizionale;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha
prospettato un dubbio sulla rilevanza delle questioni dedotte,
perché le spettanze del "premio di produzione" aziendale del
personale Teatro S.Carlo, su cui il giudice amministrativo è
chiamato a decidere, sono soltanto quelle anteriori alla delibera
impugnata e possono, quindi, implicare "aumenti" del costo del
personale vietati dalla legge n. 426 del 1977;
che la stessa Avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo che
la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione del
Consiglio di Stato, è sopravvenuta la legge 13 luglio 1984, n. 312
("Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate"), che
(art. 6) ha generalizzato l'attribuzione alla contrattazione
collettiva della disciplina del trattamento economico e "normativo"
di tutto il personale degli enti lirici;
che, ancora più recentemente, il decreto legge 11 settembre
1987, n. 374 ("Disposizioni urgenti relative alla gestione
finanziaria e al funzionamento degli enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate"), convertito in legge 29
ottobre 1987, n. 450, ha (art. 3, primo comma) applicato al personale
degli enti lirici la normativa vigente per gli "enti pubblici
economici" ed ha statuito (art. 3, secondo comma) che i benefici
derivanti da "eventuali accordi aziendali integrativi, qualora
superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di
riferimento", sono trasformati in "assegno ad personam riassorbibile
con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi
contrattuali";
che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo, ai
fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in ordine
alle controversie ivi instaurate in relazione allo jus superveniens
ed in particolare alla "sanatoria" prevista dall'art. 3, secondo
comma, del decreto legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450
del 1987;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, VI sezione
giurisdizionale, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della
questione in relazione alle norme sopravvenute.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:679 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte