Ordinanza n. 68/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 283/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e d'indulto),
promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal tribunale di Prato
nel procedimento penale a carico di Usai Pietro ed altri, iscritta al
n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n.
283, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dal diverso
ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla norma denunciata,
rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del medesimo
decreto, in relazione unicamente ad una diversità di motivi a
delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i
cittadini.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio 1971, n. 175, in
riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283
(concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata
in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5
luglio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte