Ordinanza n. 68/1976
Altra decisione · depositata il 08/04/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 236/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12
agosto 1974, n. 351 (proroga dei contratti di locazione), promossi con
ordinanze emesse dal pretore di Roma il 19 dicembre 1974, il 9 e il 20
gennaio 1975 in tre procedimenti civili vertenti rispettivamente tra
Clementoni Fernando e Cappelli Ida, tra Di Clemente Adelio e De Santis
Paolo e tra la società Emiluna e Dandini Renzo, iscritte ai nn. 83,
109 e 142 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975, n. 126 del 14
maggio 1975 e n. 159 del 18 giugno 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 19 dicembre 1974 il pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del dl. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto
1974, n. 351, che, concedendo proroga delle locazioni urbane sino al 31
dicembre 1974, ha disposto sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio, eccettuando i casi di morosità del
conduttore e di necessità del locatore;
che, secondo l'ordinanza, questa disposizione riguarda
esclusivamente i contratti fruenti di proroga, ma non quelli ad essa
sottratti per legge, come, nel caso, i contratti stipulati con
conduttori iscritti, ai fini dell'imposta complementare, per redditi
eccedenti un dato livello: i quali conduttori, pertanto, in violazione
dell'art. 3 Cost., verrebbero ad essere irrazionalmente privilegiati
per l'inopponibilità ad essi delle predette ragioni ostative della
sospensione dell'esecuzione;
che con la stessa ordinanza, il rilievo di incostituzionalità
viene esteso al punto riguardante la limitazione della norma ai soli
casi di morosità del conduttore e di necessità del locatore invece di
estenderla a tutti gli altri casi descritti negli artt. 3, 4, 6, 10
della legge fondamentale n. 253 del 1950;
che con successiva ordinanza 9 gennaio 1975 il pretore di Roma
riproponeva uguale questione sotto il primo profilo suindicato;
che, infine, con altra ordinanza 20 gennaio 1975, il pretore di
Roma, nel corso di una procedura riguardante la sospensione
dell'esecuzione di rilascio d'immobile urbano disposto dopo intervenuta
convalida di sfratto per finita locazione, sollevava questione di
costituzionalità della stessa normativa indicata nelle prime due
ordinanze, prospettando la questione sotto il profilo di una violazione
dell'art. 24 della Costituzione;
che nelle tre cause sopraddette non vi è stata costituzione di
parti private ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che va disposta la riunione dei tre giudizi, che
sottopongono ad esame le stesse disposizioni di legge per motivi in
parte comuni o concorrenti;
che, ai fini di un completo esame e controllo preliminari della
rilevanza delle questioni come sopra sollevate, va ora tenuta presente
la sopravvenuta legge 31 luglio 1975, n. 363, che ha apportato diffuse
e incisive restrizioni ai casi di sospensione dell'esecuzione di
provvedimenti di rilascio degli immobili locati, eccettuandone
l'applicabilità nelle ipotesi elencate nell'art. 1 quater e
culminanti nella ipotesi di cui al n. 6 relativa a "provvedimenti
fondati sulla inesistenza del diritto di proroga";
che, pertanto, va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo
affinché valuti, anche al lume del confronto della normativa attuale
rispetto alla pregressa, se sussista tuttora l'applicabilità del
beneficio della sospensione nei casi concreti sottoposti al suo
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
P.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte