Ordinanza n. 68/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 30legge 223/1990
- art. 30legge 103/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103 e dell'art. 30, settimo comma, della legge 6
agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 4 giugno 1991 dal
Pretore di Saluzzo nei procedimenti penali a carico di Pacifico
Salvatore, Scavino Flavio e Mosso Pasqualino, iscritte ai nn. 552,
553 e 554 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le tre ordinanze, di identico tenore, indicate in
epigrafe il Pretore di Saluzzo ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.
103; b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n.
223; sostenendo che essi violerebbero i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui assoggettano ad
identica sanzione penale l'abusiva installazione di impianto
radioelettrico di telecomunicazione, senza distinguere l'ipotesi in
cui lo stesso sia soggetto a regime concessorio da quella - meno
grave - in cui sia soggetto a semplice regime autorizzatorio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) -
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e
manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13,
160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel
giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più
applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo
comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento
sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo);
che tale questione va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile;
che la questione riferita alla disposizione sub b) è stata
dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 272 del 1991;
che rispetto a tale decisione il giudice a quo non prospetta
argomentazioni o profili nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo
sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di
Saluzzo con tre ordinanze del 4 giugno 1991;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge
6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte