Ordinanza n. 68/1993
Altra decisione · depositata il 16/02/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dal Tribunale civile di Roma, sezione
1ª, nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato
in Cancelleria l'8 agosto 1992 ed iscritto al n. 42 del registro
ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza del 20 febbraio 1992, il Tribunale di
Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ai
sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo
1953 n. 87;
che in tale ordinanza il tribunale riferisce che, con citazione
del 28 aprile 1986, il sig. Nicola Falde aveva convenuto in giudizio
il senatore Raimondo Ricci per sentirlo condannare, insieme alla
s.p.a. Marsilio editori, al risarcimento del danno derivato ad esso
attore da atti, a suo dire, diffamatori e calunniosi, consistiti
nell'addebito - espresso in un libro intitolato " I poteri occulti
dello Stato" - di aver partecipato ad attività politica-eversiva
posta in essere dalla loggia massonica P 2 e di avere
conseguentemente svolto attività politica illecita, e che, a seguito
di tale addebito, l'attore sosteneva di aver subito danni anche
patrimoniali in relazione alla perdita di varie occasioni di lavoro;
che il senatore Ricci, costituitosi, aveva sostenuto che il
contenuto dello scritto riproduceva fedelmente la relazione svolta in
un congresso organizzato nel 1983 dal Comune di Venezia, cui egli era
stato invitato quale vicepresidente della commissione parlamentare di
inchiesta sulla loggia massonica P2 e che, a sua volta, la relazione
riproduceva gli atti ed i documenti acquisiti dalla commissione
stessa, per cui le opinioni da lui espresse in tale sede dovevano
ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'art. 68, primo
comma, della Costituzione, onde l'improponibilitàdella domanda
giudiziale nei suoi confronti;
che questa tesi era stata fatta propria con decisione del 16
aprile 1987 dalla giunta per le immunità parlamentari e quindi
dall'assemblea del Senato che, con delibera dell'8 maggio successivo,
aveva statuito all'unanimità che i fatti per i quali era stata
esperita nei confronti del senatore Ricci l'azione civile oggetto del
giudizio ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità;
che il tribunale, premesso che detta delibera avrebbe dovuto
condurre ad una pronuncia di improponibilità della domanda
giudiziale, ha richiamato quanto affermato da questa Corte nella
sentenza n. 1150 del 1988 che, pur riconoscendo alla camera di
appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un suo
membro, ha tuttavia ammesso che tale potere non è arbitrario o
soggetto soltanto ad una regola interna di self-restraint, ma deve
essere correttamente esercitato e di conseguenza assoggettato a
controllo della Corte costituzionale mediante il rimedio del
conflitto di attribuzione;
che il tribunale, dubitando che con la delibera dell'8 maggio
1987 il Senato abbia fatto corretto uso del proprio potere, perché
avrebbe finito con l'esprimere un "giudizio sulla non esistenza del
carattere diffamatorio nelle affermazioni contenute nel libro e
quindi in ultima analisi si è pronunciato sul merito della domanda
proposta" in sede giudiziaria, esercitando una funzione
giurisdizionale che gli è preclusa, ha sollevato conflitto tra
poteri dello Stato in ordine al corretto uso del potere di decidere
sulla "imperseguibilità stabilita dall'art. 68, 1° comma, della
Costituzione, così come esercitato dal Senato della Repubblica con
la delibera adottata l'8 maggio 1987";
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, "la Corte, in questa fase, è chiamata a
delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in
quanto esista 'la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza', rimanendo perciò impregiudicata, ove la
pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre
nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed
eccezioni" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);
che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale a
sollevare conflitto, essendo principio ripetutamente affermato da
questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le
loro funzioni in situazioni di piena indipendenza, costituzionalmente
garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e
passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione" (oltre
alle citate ordinanze, cfr. sentenza n. 231 del 1975, ordinanza n. 38
del 1986 e, ancora, sentenza n. 1150 del 1988);
che la forma dell'ordinanza, prescelta dal tribunale come mezzo
di proposizione del ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87
del 1953, deve ritenersi adeguata per una valida instaurazione del
conflitto, come è già stato deciso in precedenti occasioni (cfr.
ordinanze nn. 228 e 229 del 1975 e 10-18 febbraio 1988, quest'ultima
richiamata nella parte espositiva della sentenza n. 1150 del 1988);
che, assumendosi dal tribunale ricorrente che la delibera del
Senato in data 8 maggio 1987 invaderebbe indebitamente la sfera del
potere giurisdizionale (cfr. sentenze nn. 231 del 1975 e 1150 del
1988), il conflitto sollevato involge, dal punto di vista oggettivo,
l'ambito di applicazione delle norme costituzionali sulla
giurisdizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della
Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura
del ricorrente (Tribunale di Roma), il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione
di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte