Ordinanza n. 68/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 196r.d. 1238/1939
- art. 198r.d. 1238/1939
- art. 199r.d. 1238/1939
- art. 200r.d. 1238/1939
- art. 201r.d. 1238/1939
- art. 202r.d. 1238/1939
- art. 203r.d. 1238/1939
usata come parametro
citata
- art. 67r.d. 1238/1939
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e
terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), promossi con
ordinanze emesse, entrambe, il 7 maggio 1998 dal Tribunale di Udine,
l'una nel procedimento civile relativo a Nebojsa Starcevic ed altra,
iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1998, l'altra nel
procedimento civile relativo a Marco Zerbin ed altre, iscritta al n.
552 del registro ordinanze 1998; ordinanze pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di altrettanti giudizi promossi dal pubblico
ministero per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento
dello stato civile in casi nei quali chi era obbligato a farlo non
aveva dichiarato, entro dieci giorni, la nascita all'ufficiale dello
stato civile (artt. 67 e 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238), il Tribunale di Udine, con due ordinanze di analogo contenuto
(emesse entrambe il 7 maggio 1998 e rispettivamente iscritte ai
numeri 551 e 552 del registro ordinanze del 1998), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e terzo comma,
198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto n. 1238 del 1939
(Ordinamento dello stato civile), che attribuiscono al tribunale
civile la competenza per l'applicazione delle sanzioni relative ad
infrazioni alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile;
che, ad avviso del Tribunale di Udine, le disposizioni denunciate
violerebbero l'art. 3 della Costituzione, sia per disparità di
trattamento che per contrasto con il principio di ragionevolezza,
giacché non sarebbe giustificata l'attribuzione al tribunale della
competenza a giudicare le infrazioni alle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile, che costituiscono illeciti
amministrativi sanzionati con il pagamento di una somma di danaro di
modesta entità, mentre la disciplina comune prevede che le sanzioni
amministrative siano applicate da organi della pubblica
amministrazione (legge 24 novembre 1981, n. 689), salvo che
l'illecito sia connesso con un reato; inoltre non sarebbe ragionevole
attivare un organo giurisdizionale, con un procedimento più oneroso
anche per l'incolpato, per la punizione di infrazioni di limitata
rilevanza e scarso allarme sociale, mentre la competenza a sanzionare
comportamenti ben più gravi, ad esempio in materia di protezione
ambientale e di sicurezza pubblica, è attribuita alla pubblica
amministrazione;
che sarebbe inoltre violato il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), perché per
un'attività sostanzialmente amministrativa verrebbe attivato un
procedimento inutilmente complesso, nelle forme giurisdizionali.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale,
sollevate dal Tribunale di Udine con ordinanze di identico contenuto,
investono le medesime disposizioni e fanno riferimento agli stessi
parametri costituzionali, sicché i relativi giudizi, essendo
evidentemente connessi, possono essere riuniti per essere decisi con
unica pronuncia;
che il dubbio di legittimità costituzionale investe le norme che
attribuiscono al tribunale civile la competenza ad applicare,
provvedendo in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero,
la sanzione pecuniaria prevista per le infrazioni alle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile che non costituiscono reato;
che rientra nella discrezionalità del legislatore, da esercitare
nei limiti della ragionevolezza, stabilire quali organi siano
competenti ad applicare sanzioni, anche per illeciti qualificati come
amministrativi, e disciplinare le relative procedure;
che non appare irragionevole attribuire al tribunale, mediante un
procedimento diretto ad assicurare con le garanzie proprie della
giurisdizione la difesa dell'incolpato, la competenza ad applicare la
sanzione pecuniaria prevista nei confronti di chi, essendo tenuto a
denunciare la nascita all'ufficiale dello stato civile, non vi ha
provveduto entro dieci giorni dalla nascita stessa; si tratta,
difatti, di una competenza connessa a quella, propria dello stesso
tribunale, di dichiarare valido, con il procedimento di
rettificazione, l'atto di nascita formato in ritardo;
che la disciplina degli atti concernenti lo stato civile, i quali
ineriscono alla condizione della persona, e le sanzioni previste
hanno un carattere di specialità che può giustificare la
correlativa specialità della competenza attribuita al tribunale
civile per la cognizione, in forma giurisdizionale, di illeciti
amministrativi, tanto più che questi sono connessi con accertamenti,
quelli relativi alla rettificazione degli atti dello stato civile,
che hanno carattere giurisdizionale, determinando situazioni che non
sono comparabili con quelle indicate dalle ordinanze di rimessione
quale termine di raffronto, nelle quali l'autorità amministrativa
competente a ricevere il rapporto emana il provvedimento che ingiunge
il pagamento della somma dovuta per la violazione;
che, come più volte affermato dalla giurisprudenza
costituzionale, il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 della Costituzione) può riferirsi
all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene
all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento
sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende all'esercizio della
funzione giurisdizionale ed all'attribuzione delle relative
competenze (cfr. sentenza n. 53 del 1998; ordinanza n. 11 del 1999;
ordinanze nn. 429 e 160 del 1998);
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 196, secondo e
terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di
Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte