Ordinanza n. 68/2002
Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38Riscossione imposte sul reddito
- art. 38d.P.R. 602/1973
usata come parametro
citata
- art. 2946Codice civile
- art. 1legge 133/1999
- art. 38legge 388/2000
- art. 34legge 388/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre
1997 dalla Commissione tributaria centrale e il 17 marzo 2000 dalla
Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e
639 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 15 e 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza
pronunciata il 2 dicembre 1997 e pervenuta alla Corte il 19 marzo
2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), con
riferimento alla previsione di un termine di decadenza di mesi
diciotto dalla data di versamento per la presentazione della domanda
di rimborso dei versamenti diretti;
che l'ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio
di impugnazione proposto nel 1986 alla Commissione tributaria
centrale contro una decisione della Commissione tributaria di secondo
grado di Trapani, che (in riforma della decisione di prima istanza)
aveva accolto il ricorso del contribuente, accertando il suo diritto
al rimborso di quanto indebitamente versato in via di autotassazione,
a titolo di I.L.O.R. per l'anno 1977;
che la rimettente - premesso che nella specie il termine di
diciotto mesi era decorso - ritiene la proposta questione di
legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata,
"anche in raffronto a quanto disposto nel precedente art. 37, primo
comma", il quale, per la situazione, sostanzialmente uguale, del
contribuente sottoposto a ritenuta diretta da parte dello Stato,
assoggetta invece la richiesta di rimborso alla prescrizione
decennale di cui all'art. 2946 del codice civile;
che, ad avviso della rimettente, l'illegittimità
costituzionale della normativa impugnata sussisterebbe anche per il
fatto che il secondo comma dell'art. 38 prevede la stessa disciplina
del primo comma con riguardo alla situazione, del tutto diversa, del
rimborso chiesto "dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta";
che, pertanto, sarebbe violato l'art. 3 Cost., avendo il
legislatore ingiustificatamente previsto discipline identiche per le
situazioni diverse considerate dai primi due commi dell'art. 38, e
discipline diverse per le situazioni considerate dall'art. 38,
secondo comma, e dall'art. 37, primo comma, che invece esigerebbero
un identico trattamento;
che inoltre, secondo la rimettente, la previsione del termine
di decadenza limita il diritto di agire in giudizio garantito
dall'art. 24 della Costituzione;
che la rimettente, premesso di non ignorare le ripetute
pronunce di questa Corte in materia, ritiene che - riferendosi esse a
casi in cui le questioni di costituzionalità erano state sollevate
in termini che non ne consentivano "l'esame esaustivo in tutti i vari
aspetti dell'applicabilità delle norme denunziate" o non erano
rilevanti nei relativi giudizi - sia consentita la riproposizione
della questione;
che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con
ordinanza pronunciata il 17 marzo 2000 e pervenuta alla Corte il
3 luglio 2001, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del citato
art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973;
che l'ordinanza è stata pronunziata nel giudizio d'appello
proposto - contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Siena che aveva riconosciuto il diritto del
contribuente al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di
I.R.P.E.F., sia per ritenuta diretta sia per autotassazione -
dall'Amministrazione finanziaria, la quale eccepiva che il rimborso
era stato chiesto dopo il decorso del termine di diciotto mesi di cui
alla norma impugnata;
che, secondo la rimettente, il rimborso spettante al
contribuente che abbia effettuato il versamento diretto, regolato
dall'art. 38, e quello spettante al contribuente assoggettato a
ritenuta diretta, regolato dall'art. 37, sarebbero disciplinati in
modo irragionevolmente diverso, non essendo agevole comprendere
perché quest'ultimo sia sottoposto alla prescrizione decennale ed il
primo sia invece soggetto ad un breve termine di decadenza, con la
conseguenza che o l'art. 38 viene interpretato nel senso che anche il
rimborso da esso previsto debba essere chiesto nel termine (non di
decadenza, ma) di prescrizione, ovvero è incostituzionale per
violazione degli artt. 3 e 24 Cost;
che questa conclusione, ad avviso della rimettente, non è
superata nemmeno dall'elevazione del termine a quarantotto mesi
disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), permanendo forti ed ingiustificate differenze
tra le normative a raffronto, soprattutto per l'"ampia ... diversità
temporale tra il termine prescrizionale di 10 anni e quello
decadenziale di quarantotto mesi";
che nel giudizio di cui alla seconda ordinanza è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura
generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto
la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe,
riguardando la stessa disposizione di legge, debbono essere riuniti;
che, dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 262, il testo
dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sui redditi) è stato modificato due volte,
prima dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), che ha elevato a quarantotto mesi il termine di
decadenza di cui al comma 1 dell'art. 38, e poi dall'art. 34, comma
6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha
fissato negli stessi quarantotto mesi il termine di decadenza di cui
al comma 2 dell'art. 38, per i rimborsi chiesti dal percipiente di
somme assoggettate a ritenuta;
che inoltre, dopo la pronuncia delle due ordinanze, il testo
dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, da esse assunto come tertium
comparationis è stato modificato dall'art. 34, comma 5, della citata
legge n. 388 del 2000, che - in tema di rimborsi chiesti da
contribuenti assoggettati a ritenuta diretta - al termine di
prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. ha sostituito il termine
di decadenza di quarantotto mesi;
che compete a ciascuna delle rimettenti - in riferimento
all'ambito della censura rispettivamente sollevata - valutare se
queste modificazioni legislative siano applicabili nei giudizi a
quibus e, in caso positivo, se le questioni di legittimità
costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non
manifestamente infondate;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ordinanze n. 284 del 2001 e n. 102 del 1999), gli atti devono
essere restituiti ai giudici a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
centrale quanto al giudizio di cui all'ordinanza n. 262 del 2001 ed
alla Commissione tributaria regionale di Firenze quanto al giudizio
di cui all'ordinanza n. 639 del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte