Ordinanza n. 682/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 7legge 249/1976
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 7d.l. 46/1976
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della
delega prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249,
riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti") in relazione all'art. 7 del
d.l. 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249
("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n.
42, concernente misure urgenti in materia tributaria") e dell'art.
10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al
Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con
ordinanze emesse il 22 settembre 1987 dal tribunale di Napoli, il 16
giugno 1987 dal Tribunale di Firenze, il 24 settembre e il 1° ottobre
1987 dalla Corte d'appello di Firenze e il 2 giugno e il 2 luglio
1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 733,
790, 831, 832, 858 e 859 del registro ordinanze 1987 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52, 53 e 54, prima
serie speciale dell'anno 1987 e n. 3, prima serie speciale dell'anno
1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti
l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre
1978 n. 627, che punisce la falsificazione e l'utilizzazione di
documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di
Napoli (ord. 22 settembre 1987, r.o. n. 733 del 1987), il Tribunale
di Firenze (ord. 16 giugno 1987, r.o. n. 790 del 1987), la Corte
d'Appello di Firenze (ordd. 24 settembre e 1° ottobre 1987, r.o. nn.
831 e 832 del 1987) ed il Tribunale di Torino (ordd. 2 giugno e 2
luglio 1987, r.o. nn. 858 e 859 del 1987), hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;
che la disposizione impugnata contrasterebbe con gli artt. 76 e
77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di
delegazione 10 maggio 1976 n. 247 che per l'inosservanza delle norme
relative all'imposta sul valore aggiunto ed in particolare quelle
concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento,
consentiva al Governo solo la previsione di sanzioni di tipo
amministrativo;
che la stessa norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 25,
secondo comma, Cost. in quanto, in assenza di specifica delega
legislativa violerebbe il principio della riserva di legge in materia
penale;
che la Corte d'Appello di Firenze, pur ritenendo che la norma
delega in grado di giustificare la previsione di sanzioni penali in
tema di bolle di accompagnamento non possa essere rinvenuta nella
legge n. 825 del 1971, ha tuttavia impugnato l'art. 10 n. 11 della
stessa legge, contestualmente al citato art. 7 u.c. d.P.R. n. 627 del
1978;
che la predetta disposizione si porrebbe in contrasto con gli
artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevedendo il criterio di
perfezionamento del sistema sanzionatorio penale, conterrebbe una
delega non sufficientemente determinata e risulterebbe del tutto
incompatibile con obblighi all'epoca non ancora previsti e pertanto
non sanzionabili, quale appunto quello relativo al documento di
accompagnamento dei beni viaggianti;
che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo
che le questioni siano dichiarate inammissibili;
Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno
riuniti per identità e connessione oggettiva;
che negli atti di rimessione del Tribunale di Napoli e del
Tribunale di Firenze i giudici a quibus hanno omesso ogni accenno
alle imputazioni per le quali si procede;
che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della
questione sollevata che deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
che in ogni caso, come si evince, in parte dalle stesse
ordinanze di rimessione e in parte dall'esame dei fascicoli
d'ufficio, i fatti-reato per i quali si procede nei relativi giudizi
a quibus attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni
contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;
che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre
1987 n. 11595) il reato previsto dall'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre
1978 n. 627 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli
stampati appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni
relative ai beni viaggianti, e non già alle dichiarazioni stesse;
che pertanto, come già affermato nell'ord. n. 168 del 1988 di
questa Corte, le questioni sollevate, concernendo ipotesi diverse da
quelle testé indicate, sono, in base a detta interpretazione,
irrilevanti e vanno perciò dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u. co. d.P.R.
6 ottobre 1978 n. 627, 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971 n. 825, sollevata,
in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Napoli,
dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Torino con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:682 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte