Ordinanza n. 685/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30d.P.R. 636/1972
- art. 17d.P.R. 739/1981
usata come parametro
citata
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n.
739, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso
proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona,
iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del
14 gennaio 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Baldi
Giuditta la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con
ordinanza del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava,
in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n.
739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie
non è obbligatoria la difesa tecnica del contribuente;
che, secondo la Commissione, la facoltà di sostenere
personalmente le proprie ragioni, attribuita a persone prive di
competenza specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio
(art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialità
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.
Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensì
l'inviolabilità del diritto di difesa in giudizio ma non impedisce
al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni
discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano viziate
da irrazionalità (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988);
che è manifestamente non irragionevole l'attribuzione alla
parte privata della facoltà di difendersi personalmente in un
procedimento, come quello davanti alle commissioni tributarie,
vertente prevalentemente su fatti, caratterizzato da forme
semplificate e, pur sempre, dalla possibilità per la parte di farsi
assistere e rappresentare dalle persone indicate nel terzo comma
dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972;
che l'art. 97 Cost. è manifestamente estraneo alla questione
sollevata.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come
sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in
riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:685 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte