Ordinanza n. 686/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dal
Tribunale per i minorenni di Catania negli atti relativi a Cutrone
Maria Luisa, iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
Serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 settembre 1985, il
Tribunale per i minorenni di Catania - ravvisando la sussistenza
degli estremi per l'impugnazione del riconoscimento effettuato da
tale Cutrone Giuseppe di una neonata da donna che non volle esser
nominata nell'atto di nascita - sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 250 del codice civile, nella parte in cui
"non prevede (...) che il riconoscimento di infrasedicenne, non
riconosciuto da alcuno dei genitori, non possa avvenire o non produca
effetto, senza il concorso della volontà di legale rappresentante
del minore";
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
dell'ingiustificata disparità di trattamento del "minore
infrasedicenne figlio di ignoti" rispetto all'infrasedicenne già
riconosciuto da uno dei genitori nonché rispetto al sedicenne; b)
con l'art. 2 della Costituzione, per violazione del diritto -
annoverato fra quelli fondamentali - alla "identità sociale"; c) con
l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto per effetto
di un riconoscimento non veridico il minore resterebbe avvinto
all'"orbita di vita e di destino" del falso genitore e privato "di
tutti i diritti e le prospettive esistenziali" che la legge
sull'adozione (n. 184 del 1983) "gli riconosce e dischiude";
che, in definitiva, il giudice rimettente sembra denunciare
l'omessa previsione di alcuna tutela che consenta al minore
infrasedicenne di evitare gli effetti del riconoscimento non veridico
sin dal momento in cui esso avviene (senza dover attendere la
proposizione dell'impugnazione di cui agli artt. 264, secondo comma,
del codice civile, nonché l'eventuale adozione, in pendenza di essa,
dei provvedimenti ex art. 268 e seguenti del codice civile).
Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di ogni
motivazione in ordine alla rilevanza dell'incidente;
che, inoltre, con la medesima ordinanza, il giudice a quo, oltre
a provvedere alla nomina di un curatore ai fini dell'impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità, ha disposto, il
trasferimento del minore presso l'Istituto provinciale di assistenza
all'infanzia di Catania e, quindi, il suo collocamento presso una
coppia di coniugi;
che, pertanto, la questione appare irrilevante, avendo, nella
specie, lo stesso Tribunale per i minorenni già provveduto,
anteriormente alla proposizione dell'impugnativa ex art. 264, secondo
comma, del codice civile, a tutelare l'interesse dell'infrasedicenne
onde evitare i paventati effetti del riconoscimento sospettato di non
veridicità;
che, per altro verso, l'introduzione di una nuova disciplina che
assicuri l'invocata tutela, non è riconducibile ad una soluzione
costituzionalmente obbligata - solo in presenza della quale è
operabile un intervento additivo della Corte - ma rientra, invece,
nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 250 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 2 e 31, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:686 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte