Ordinanza n. 687/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76legge 270/1982
citata
- art. 3legge 270/1982
- art. 33legge 270/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge
20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1985
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
sul ricorso proposto da Palmisano Mario contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 339 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, con ordinanza emessa il 29 maggio 1985, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma
primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella
parte in cui non prevede, per i docenti che in uno dei due anni di
insegnamento richiesti per l'ammissione alle sessioni riservate per
l'abilitazione abbiano prestato servizio militare di leva, la
utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno di
insegnamento;
che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata
comporterebbe un'irrazionale discriminazione degli insegnanti di
sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile che, non essendo
tenuti ad obbligi di leva non verrebbero a perdere il servizio utile
ai fini della partecipazione agli esami in questione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza
della norma.
Considerato che l'eventuale predisposizione di un meccanismo di
valutazione dell'attività svolta che ampliasse l'arco temporale
entro cui ricomprendere gli anni di servizio prestato - o che
comunque consentisse di apprezzare l'assolvimento degli obblighi di
leva - sarebbe di competenza di scelte discrezionali del legislatore,
comportando diverse, possibili soluzioni caratterizzate, oltretutto,
da notevole specificità tecnica;
che, inoltre, le ragioni di transitorietà e le caratteristiche
di eccezionalità della norma impugnata (già sottolineate da questa
Corte con sentenza n. 209 del 9 luglio 1986), imponendo
l'accertamento dei requisiti sulla base di elementi certi e
temporalmente circoscritti, avrebbero reso oltremodo problematica la
previsione di un congegno come quello auspicato dal giudice a quo;
che, per tale assorbente ragione, non può essere ammesso il
giudizio di costituzionalità relativo alla questione così come
prospettata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982,
n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente"), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e
51, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:687 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte