Ordinanza n. 688/1988
Altra decisione · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella
sentenza n. 517 del 17 dicembre 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi
nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della
sentenza n. 517 del 1987;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 517 del 1987 gli errori materiali
siano corretti nel modo che segue:
a pag. 11 (punto 3 del considerato in fatto) alla riga 24, dopo
la parola "pertanto", inserire la parola "chiedendo";
a pag. 11 (punto 3 del ritenuto in fatto) alla riga 25, dopo la
parola "costituzionale", in luogo di "di quest'ultima disposizione",
deve leggersi "dell'intero art. 2-bis";
a pag. 23 (punto 2.1. del considerato in diritto) alla riga 13,
dopo la parola "motivazione", in luogo di "o come", deve leggersi
"così come";
a pag. 34 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 23,
in luogo di "745", deve leggersi "475";
a pag. 37 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga 1,
in luogo di "745", deve leggersi "475";
a pagina 39 (punto 4.1. del considerato in diritto) alla riga
14, in luogo di "nell'uso", deve leggersi "nel caso";
a pag. 45 (punto 4.2. del considerato in diritto) alla riga 8,
in luogo di "sport", deve leggersi "spettacolo";
a pag. 46 (punto 5 del considerato in diritto) alla riga 22, in
luogo di "59", deve leggersi "56";
a pag. 54 (punto 9 del considerato in diritto) alla riga 16, in
luogo di "59", deve leggersi "56";
a pag. 59 (dispositivo) alla terza riga, dopo la parola
"sollevata", inserire "dalla Provincia autonoma di Bolzano";
a pagina 60 (dispositivo) dopo il 14° rigo, inserire: "dell'art.
2, sesto comma, della predetta legge n. 65 del 1987, sollevate dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia in
riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, n. 17 e 20, 9, n. 11,
16, 78 ed 80 dello Statuto speciale per il T.-A.A. e agli artt. 117,
118 e 119 Cost.".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:688 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte